7/9/2004 ore: 10:33

Nessun saldo fuori stagione

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        Numero 214, pag. 31 del 7/9/2004
        Autore: di Giuseppe Dell'Aquila
         
        Nessun saldo fuori stagione
         
        Una sentenza del Tar interviene sull'anticipo delle campagne promozionali.
        Lo stop vale anche per i clienti con carta-fedeltà
         
        Illecito effettuare i saldi anticipando la data di inizio fissata dalla legge, anche se a vantaggio esclusivo dei clienti titolari di ´carta-fedeltà'.

        Lo ha stabilito il Tar Lazio, con sentenza n. 6997, del 15 luglio scorso, accogliendo, per eccesso di potere, il ricorso proposto dalla Coin spa avverso l'ordinanza di sospensione dell'attività emessa dal comune di Roma, ma stabilendo, nel merito, un principio al quale l'azienda dovrà in futuro attenersi per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni e, comunque, precostituendo un importante precedente per tutte le aziende della distribuzione.

        La stessa Coin aveva comunicato l'inizio dei saldi invernali 2004 in data 10 gennaio, come previsto dall'art. 48 della legge regionale del Lazio n. 33/99, ma aveva diffuso, in un opuscolo destinato ai propri clienti ´fidelizzati', un messaggio che attesta la particolare strategia di vendita consistente nella sostanziale anticipazione delle vendite di fine stagione (´una speciale anteprima dei saldi invernali e di quelli estivi').

        L'azienda sosteneva, nelle proprie memorie difensive, che nessuna norma, sia essa regionale o statale, attribuisce carattere di illiceità alle vendite di fine stagione o promozionali riservate a un'ampia categoria di clientela, selezionata attraverso il rilascio di apposita carta-fedeltà.

        Il giudice amministrativo ha invece affermato che, pur non potendosi mettere in dubbio la libertà del gestore di cedere ´a prezzo vile' merce ai propri parenti e amici (anche se ciò non pare agevole quando il proprietario dell'azienda sia una società della grande distribuzione), la mera selezione della clientela non è idonea a snaturare un'attività di vendita al pubblico: il rapporto con il pubblico permane, al contrario, inalterato, con l'aggravante che distinguere la clientela, nel senso che a taluni sarebbero consentiti acquisti che non sono permessi ad altri, finirebbe per infrangere anche l'obbligo generalizzato di vendita al pubblico nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste.

        Il Tar ha poi tracciato una netta linea di demarcazione tra le condizioni favorevoli di acquisto che non possono essere compresse dalla legge, in quanto rimesse all'autonomia privata, e quelle che invece l'ordinamento prende in esame, limitandole anche fortemente, perché atte ad alterare l'equilibrio dell'offerta a danno degli operatori del settore (i concorrenti, i fornitori, i dipendenti dell'azienda), con possibile, anche se finale e indiretta, ricaduta sui consumatori.

        Devono dunque considerarsi leciti e non ´comprimibili' lo sconto accordato direttamente al cliente, l'ampiezza della dilazione di pagamento, la parziale gratuità della medesima (il ´tasso zero'), la mancata richiesta di anticipo sul prezzo, la rinuncia a proprio rischio alle garanzie (effetti cambiari, avallo di terzi), la gratuità del trasporto a domicilio e del montaggio o dell'installazione, le offerte speciali.

        Dette iniziative agiscono sul prezzo e mirano a far prevalere l'azienda sulla concorrenza.

        Altra cosa le vendite straordinarie (fra queste saldi, liquidazioni, vendite promozionali), le quali fanno riferimento, con appositi richiami pubblicitari, a condizioni ´troppo' favorevoli di acquisto, che possono spiazzare la concorrenza perché capaci di attrarre in modo abnorme la clientela, interessata agli inconsueti benefici: in questa ipotesi la legge si fa carico del controllo delle iniziative promozionali, in particolare disciplinando (art. 15 del dlgs n. 114/98) l'indicazione del tipo di offerta, i periodi e la durata in cui è possibile effettuarla, le modalità di pubblicizzazione, con riferimento all'indicazione obbligatoria del prezzo originario, della percentuale di ribasso, del nuovo prezzo.

        Secondo il Tar, nelle vendite straordinarie la libertà di iniziativa economica non giunge fino al punto di inventare una categoria (i clienti tesserati) di ´non pubblico' nel pubblico dei consumatori: le limitazioni previste dalla legge si applicano sempre e comunque. (riproduzione riservata)

         
         

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