12/12/2005 ore: 10:04

Nelle società di revisione il praticante è un apprendista

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    venerdì 9 dicembre 2005

    NORME E TRIBUTI - Pagina 30


    Tirocinio – Un protocollo nazionale sul profilo e le modalità di formazione

    Nelle società di revisione il praticante è un apprendista

    Chiara Conti

    ROMA – Nelle società i praticanti revisori contabili potranno essere inquadrati con il contratto di apprendistato professionalizzante previsto dal decreto legislativo 276/03. Lo prevede il protocollo d'intesa siglato, il 1° dicembre, tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil eConfcommercio, Associazione servizi professionali (Asseprim) e Assirevi, che rappresenta le società di revisione. La durata e il percorso formativo del contratto di apprendistato sono finalizzati ad acquisire «le competenze necessarie a sostenere l'esame di Stato».

    Si tratta di un adattamento del contratto del commercio per rispondere alle caratteristiche del settore della revisione. Nel protocollo vengono definiti il profilo e il piano formativo che si articola in due percorsi: il primo biennale per i giovani in possesso di laurea quadriennale o quinquennale in discipline economiche e aziendali, oppure di laurea triennale più un master in revisione contabile di almeno nove mesi; il secondo triennale per i laureati triennali.

    La formazione potrà avvenire interamente in azienda e si attuerà attraverso l'e-learning, i corsi tenuti da personale specializzato e l'esperienza lavorativa su incarichi di revisione volontaria e obbligatoria. Personale esterno curerà approfondimenti su discipline trasversali, come organizzazione del lavoro, diritti e doveri dei lavoratori e la disciplina sulla sicurezza. La formazione «dovrà essere tracciabile», anche attraverso la registrazione sul libretto formativo. I praticanti, in ogni caso, saranno seguiti da un tutor.

    Gli apprendisti-praticanti con contratto biennale saranno inquadrati al terzo livello del Ccnl del commercio, mentre chi è assunto con "patto" triennale partirà dal quarto livello, passando al terzo dopo 18 mesi. Al termine dell'apprendistato si prevede la conferma a tempo indeterminato con inquadramento al secondo livello. Per altro, nelle premesse del protocollo si afferma che «mediamente viene confermato in servizio il 95% del personale assunto con lo speciale contratto».

    L'accordo ha efficacia su tutto il territorio nazionale e fa salvi i contratti già instaurati nel 2005, «a condizione che i rapporti di lavoro rispettino la presente disciplina e i piani formativi individuali risultino conformi ai profili. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore».

    Allegato al protocollo figurano, infine, il piano formativo biennale e triennale con la scansione delle ore di formazione legate al bilancio, alla contabilità, alle procedure di controllo e revisione, alla disciplina societaria; quindi sono quantificate le ore per le discipline trasversali (organizzazione e modalità del lavoro, eccetera).

    IL RUOLO DELLE PARTI

    L'apprendistato professionalizzante. In base al decreto legislativo 276/03 l'apprendistato professionalizzante è subordinato alla definizione da parte delle Regioni dei profili formativi e al recepimento nella disciplina contrattuale.

    Il regime transitorio. Il decreto legge 35/05 (legge 80/05) ha consentito di superare la mancata disciplina da parte delle Regioni: i contratti collettivi nazionali possono regolare per intero l'apprendistato professionalizzante.

    Il chiarimento. Con la circolare 30/05 il Lavoro ha precisato che l'apprendistato professionalizzante potrà «essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali di lavoro (...), anche antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che abbiamo determinato – direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'Isfol – gli elementi minimi di erogazione della formazione»

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