28/1/2005 ore: 12:04
Nel licenziamento conta la volontà del datore
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venerdì 28 gennaio 2005 sezione: NORME E TRIBUTI/DIRITTO - pag: 31 CORTE UE • Prima va effettuata la consultazione Nel licenziamento conta la volontà del datore PATRIZIA MACIOCCHI La nozione di licenziamento è autonoma e comunitaria e non può essere ricavata dagli ordinamenti nazionali. Per la prima volta i giudici di Lussemburgo, con la sentenza C-188/03 di ieri, circoscrivono la definizione di licenziamento collettivo dettata dalla direttiva 98/59/Ce. A chiamare in causa la Corte di giustizia è stato il giudice di rinvio di Berlino, impegnato a dirimere una controversia che vedeva opposta una società di servizi di assistenza domiciliare a uno dei suoi 430 dipendenti. Dopo l'avvio di una procedura d'insolvenza tutti i lavoratori dell'azienda erano stati esonerati dallo svolgimento delle loro mansioni con la sospensione del pagamento degli stipendi. Solo successivamente il curatore fallimentare, nominato in seguito alla procedura di liquidazione giudiziaria definitiva, aveva informato il comitato d'impresa che tutti i contratti di lavoro sarebbero stati risolti a causa della chiusura della ditta. Conclusione contestata da una dipendente che aveva fatto ricorso al giudice di rinvio tedesco per chiedere l'annullamento del suo licenziamento. Una decisione che il tribunale interno ha ritenuto di non poter prendere senza prima consultare il giudice europeo, in particolare sulla corretta interpretazione della nozione di licenziamento, visto che, sempre secondo il collegio di Berlino, l'espressione utilizzata nella direttiva era stata tradotta in tedesco con un termine che consentiva al datore di lavoro di far decorrere, anche ai fini economici, il licenziamento dalla scadenza del preavviso e non comeavverrebbe in uno scenario favorevole al lavoratore dallaconclusione della procedura di consultazione con il comitato d'impresa, titolare nel diritto tedesco di un potere consultivo nelle procedure di licenziamento collettivo e dopo l'adempimento degli obblighi di notifica alle autorità. Nel rispondere, la Corte di giustizia chiarisce che l'evento definibile come licenziamento collettivo è rappresentato dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere il contratto, la quale acquista efficacia nei confronti del dipendente solo dopo la conclusione delle procedure di consultazione con le parti sociali previste dal diritto interno e soltanto in seguito alla notifica scritta del progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente. Come sottolineato dal giudice del rinvio è la stessa direttiva ad avere uno spirito che mira essenzialmente alla tutela dei lavoratori: garanzie uniformi che non possono variare da Stato a Stato. Un'errata interpretazione della norma comunitaria era, infatti, costata una condanna anche all'Italia costretta, con la causa C-32/02 del 16 ottobre 2003, a varare il Dlgs 110/2004 per modificare la legge 223/1991 e adeguarsi così alla direttiva 98/59/Ce, che indicava come destinatari delle regole sui licenziamenti collettivi tutti i datori di lavoro e non solo quelli che perseguono uno scopo di lucro, come invece veniva affermato dalla disciplina italiana censurata. |