Mobilità, i paletti alle anticipazioni

29 settembre 2002
NORME E TRIBUTI
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Mobilità, i paletti alle anticipazioni |
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L'anticipazione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 5 della legge 223/91) va riconosciuta sia ai lavoratori che, dopo il collocamento in mobilità, avviano per la prima volta un'attività autonoma sia a chi intende sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma iniziata da dipendente. Lo spiega la circolare Inps 174 del 28 novembre 2002, precisando alcuni nuovi criteri sul diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità, a seguito di sentenze della Cassazione. Il primo chiarimento deriva dalla sentenza 6679 del 21 febbraio/15 maggio 2001, in cui si precisa che il termine «intraprendere» indicato nell'articolo 7, comma 5 della legge 223/91 va inteso non solo nel senso letterale di «iniziare» una nuova attività di lavoro autonomo ma anche con quello di applicarsi con più energie e per più tempo rispetto al passato nell'attività. Un secondo chiarimento riguarda l'estensione del diritto all'anticipazione agli imprenditori. La precisazione muove dalla circolare Inps n. 70 del 30 marzo 1996, in cui si segnalava che nei casi di costituzione di società si poteva riconoscere il diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità solo ai lavoratori che rivestivano la qualifica di «socio d'opera» oppure di «socio d'opera e di capitale». Ma la Cassazione (sentenza 9007 del 20 giugno 2002) è stata di diverso avviso, interpretando la nozione di «attività autonoma» contenuta nell'articolo 7, comma 5 della legge 223/91, più ampiamente rispetto a quella che qualifica il «lavoro autonomo». È rientrato nell'«attività autonoma» anche il caso del lavoratore collocato in mobilità che inizia un'attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio. L'ultimo chiarimento riguarda il termine di 60 giorni (prima di 30) dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperazione entro il quale devono pervenire le domande. L'Inps avverte che le domande di anticipazione dell'indennità di mobilità definite in modo difforme da questi nuovi criteri possono essere riesaminate a richiesta degli interessati. G.RO.
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