Il mercato del lavoro cambia così. Ecco, nel dettaglio, il disegno di legge delega approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Nella nota ufficiale di Palazzo Chigi si legge che queste norme, riguardano: la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, il perseguimento di efficaci politiche della occupabilità prioritariamente rivolte ai lavoratori beneficiari di forme di integrazione al reddito, l'introduzione di tipologie contrattuali utili a realizzare l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori e ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale e il riconoscimento di un maggiore ruolo delle organizzazioni di tutela e di rappresentanza, con particolare attenzione alle forme bilaterali, in funzione tanto del conseguimento di "avvisi comuni", quanto della gestione di attività utili alle politiche di occupabilità.
OCCUPABILITA'.
1) Si prevede una delega a legiferare in materia di collocamento pubblico e privato. Poiché la materia del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi pubblici per l'impiego, è di competenza delle Regioni (che potranno legiferare in modo concorrente sulla base della legge costituzionale del 18 ottobre 2001), la nuova normativa in materia si pone come legislazione cornice che definirà gli ambiti entro i quali potrà esercitarsi la suddetta potestà legislativa concorrente.
2) Per il sistema di collocamento pubblico si prevedono interventi di semplificazione e riordino che fra l'altro attivano un coordinamento e raccordo tra operatori pubblici e privati, anche attraverso un sistema informativo e una "borsa continua" del lavoro.
3) Gli operatori privati potranno agire nell'incontro fra domanda e offerta sulla base di un regime autorizzatorio che supererà l'attuale oggetto sociale esclusivo delle società dilavoro temporaneo e delle agenzie di collocamento privato.
4) Viene superata la legge in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e disciplina degli appalti di manodopera, consentendo a soggetti privatistici, preventivamente autorizzati, di somministrare manodopera anche a tempo indeterminato, utilizzando la positiva esperienza del lavoro interinale.
5) Si riordina la materia degli incentivi finanziari all'occupazione, con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale, ai processi di riemersione, alla trasformazione di assunzioni a termine in impiego stabile, a forme di lavoro a tempo parziale su base volontaria e alla trasformazione in contratti a tempo pieno.
6) Sono previste la revisione e la razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito, sulla base di un assetto delle tutele che non scoraggi la ricerca attiva di opportunità occupazionali, disponendo l'estensione a settori e situazioni attualmente non coperti e semplificando i procedimenti autorizzatori.
ADATTABILITA'. Ovvero razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti e introduzione di contratti di lavoro innovativi.
1) Riordino dei contratti a contenuto formativo nel rispetto delle competenze delle Regioni e della nuova legge costituzionale, con particolare riferimento all'apprendistato inteso come strumento di formazione in alternanza, raccordato con il sistema della istruzione, e con speciale attenzione alla ridefinizione dei compiti del contratto di formazione lavoro, del tirocinio con finalità formative e del tirocinio di imprese.
2) Completamento della trasposizione della direttiva comunitaria del 1993 in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alla revisione della disciplina sul lavoro notturno e sul lavoro straordinario, nonché all'estensione ai settori commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
3) Riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale con agevolazione del ricorso al lavoro supplementare ed alle clausole flessibili ed elastiche, disponendo altresì la integrale estensione di questa tipologia al settore agricolo.
4) Disciplina delle tipologie di lavoro (a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) per modernizzare l'attuale normativa lacunosa ed obsoleta. Tutte queste forme contrattuali sono ampiamente diffuse in Europa e consentiranno di regolarizzare il mercato del lavoro, realizzando nel contempo un allargamento della base occupazionale.
5) Procedura per la certificazione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre il rischio di contenzioso nella qualificazione giuridica dei rapporti stessi, utilizzando enti bilaterali delle parti sociali o sedi amministrative per supportare le parti individuali del rapporto di lavoro nella ricerca delle forme contrattuali più confacenti alle reciproche aspettative.
6) Sperimentazione di un regime provvisorio, in deroga all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per la durata di quattro anni, disponendo il risarcimento - in luogo del reintegro - del lavoratore ingiustamente licenziato. Tale sperimentazione potrà avvenire per favorire processi di riemersione dal lavoro non dichiarato, per incentivare trasformazioni di assunzioni a termine in impiego stabile e per incoraggiare la crescita occupazionale delle piccole imprese,che fino a 15 dipendenti hanno già questo regime.
7) Incentivazione dell'arbitrato volontario nella definizione delle controversie individuali di lavoro, ammettendo che il lodo arbitrale, pronunciato secondo equità, disponga in materia di licenziamento la reintegrazione o il risarcimento del lavoratore. Il lodo, provvisoriamente esecutivo nonostante la impugnazione proposta in unico grado, potrà essere contestato solo per vizi procedimentali.
(15 NOVEMBRE 2001; ORE 17:00)
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