14/3/2003 ore: 11:35

Meno tutele per il lavoro part-time

Contenuti associati

ItaliaOggi (Consulenti del Lavoro)
Numero
062, pag. 39 del 14/3/2003


Una sentenza della Cassazione segna l'inizio di una nuova era per il vecchio sostegno economico.

Meno tutele per il lavoro part-time

Va in soffitta l'indennità per la disoccupazione involontaria

Una storia iniziata nell'anno 1935 quella che intriga la tutela previdenziale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, la cui prestazione, rincorrendo evoluzioni normative, interpretative e giurisprudenziali, è finita nell'aula delle sezioni unite della Suprema corte di cassazione allorquando si è impattata nell'ipotesi di applicabilità alle pause lavorative in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale. La sentenza n. 1732, del 6 febbraio 2003, segna l'inizio di una nuova era per l'anziana indennità, che necessita di un accurato maquillage per sedersi onorevolmente al tavolo della riforma del mercato del lavoro, seppure conservando la sua prestigiosa dignità di assicurazione sociale obbligatoria. Ma ripercorriamo brevemente le tappe della sua esistenza.

La disciplina dell'istituto trae origine dalle disposizioni contenute negli articoli 37 e seguenti del regio decreto legge n. 1827 del 4/10/35, dalla cui lettura emergono alcuni presupposti essenziali affinché essa possa spettare. Escludendo alcune categorie di lavoratori dall'assicurazione per la disoccupazione (art. 40), tra cui ´coloro che, solo occasionalmente, prestano l'opera loro alle dipendenze altrui' e ´coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi', la normativa assegna l'indennità di disoccupazione ai lavoratori licenziati, ossia, non più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo. L'art. 76 dello stesso regio decreto esclude il diritto all'indennità nei casi di disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

Né la ´corteggiata indennità' è sfuggita all'attrazione della Corte costituzionale che, con sentenza n. 160/74, nell'introdurre un diverso regime di prestazione, cosiddetto a ´requisiti ridotti', la sollevò dalla questione di legittimità, considerando involontaria anche la disoccupazione per motivi stagionali o di sosta, qualora il lavoratore, assicurato contro la disoccupazione, si facesse parte attiva nella ricerca di altra occupazione, attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento, presupposto intorno al quale ha ruotato tutta la passata giurisprudenza.

Rimessa alla discrezionalità del legislatore, la definizione della nozione di disoccupazione involontaria, pur avendo subito più volte mutamenti in dottrina, prassi amministrativa e giurisprudenza, non ha mai posto in discussione almeno tre principi essenziali: l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere; la tutela presuppone la disoccupazione involontaria, ma rientra nella discrezionalità del legislatore farla agire anche in caso di dimissioni o di licenziamento in tronco; non è necessario che la disoccupazione sia assoluta, essendo sufficiente la perdita dell'attività lavorativa principale.

Dopo il loro ingresso nel nostro ordinamento giuridico del lavoro, le norme del part-time cominciarono a interagire con quelle di tutela costituzionale, ispirando la predetta Corte alla pronuncia di sentenze epocali. Il primo intreccio tra part-time e indennità di disoccupazione lo si ebbe nel 1991, quando fu affermato acquisibile il diritto all'indennità di disoccupazione durante il periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra di un rapporto a tempo parziale annuo. Poi, i primi pronunciamenti favorevoli della Corte di cassazione, sezione lavoro, che, in ordine all'esclusione dello stato di disoccupazione, non ritenne rilevante l'esistenza di un vincolo contrattuale che assicuri il lavoro e la retribuzione in un momento futuro (sentenza n. 1141 del 10/2/99 e in modo conforme, sentenza 5059 del 18/4/00).

Intanto, si andava affermando un secondo filone di giurisprudenza che, pur riconoscendo il generico diritto alla prestazione in caso di sospensione del lavoro a tempo parziale, lo limitava ai soli soggetti che avevano prestato attività lavorativa per meno di 180 giornate per anno solare.

Le sezioni unite, con la sentenza in commento, hanno bocciato l'estensione dell'indennità di disoccupazione al lavoro parziale ritenendo ormai datata la giurisprudenza costituzionale di riferimento. È una sentenza al passo coi tempi, che non soffre di nostalgiche malinconie, cosciente della complessiva metamorfosi che le fonti del nostro ordinamento giuridico del lavoro stanno vivendo, non solo in materia di part-time, quant'anche nella nuova disciplina del mercato del lavoro, laddove il decreto legislativo n. 297/02, nel sopprimere le liste di collocamento ordinarie e nel definire in chiave moderna lo ´stato di disoccupazione', pone sostanzialmente in crisi l'onorata discussa indennità.

Pagina a cura
Dell ’Ufficio Stampa Del Consiglio Nazionale
Dell ’Ordine Dei Consulenti Del Lavoro

Close menu