19/3/2004 ore: 11:26

Maternità più tutelata

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
067, pag. 46 del 19/3/2004
di Daniele Cirioli


Per la Corte Ue astensione e riposo non devono coincidere.

Maternità più tutelata

Ferie sospese nel periodo di congedo

La maternità sospende le ferie. In caso di coincidenza tra il periodo di congedo di maternità e quello stabilito dall'accordo collettivo per le ferie annuali aziendali la lavoratrice madre ha diritto a fruire le ferie in un periodo diverso, per tutta la durata fissata dal ccnl (anche qualora superiore al minimo legale di quattro settimane). Lo ha stabilito la Corte Ue nel procedimento C-342/01 in una sentenza del 18 marzo 2004.

La causa. La questione concerne l'interpretazione delle direttive comunitarie n. 93/104/Ce sugli aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la n. 92/85/Ce sull'attuazione di misure volte a migliorare la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti e puerpere e la direttiva n. 76/207/Ce sulla parità di trattamento fra uomini e donne sull'accesso e le condizioni di lavoro. In particolare, la causa (proposta dal Juzgado de lo social spagnolo) chiede chiarimento circa la sussistenza di una prevalenza di una di queste direttrici sulle altre, laddove una lavoratrice si trovi con il congedo di maternità coincidente con il periodo delle ferie annuali stabilite per la totalità del personale da un contratto collettivo.

Maternità e ferie. Sul diritto alle ferie il diritto comunitario riconosce ai lavoratori un periodo minimo di quattro settimane, irrinunciabile e nemmeno monetizzabile se non in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Quanto alle condizioni di ottenimento e di concessione rimette il compito a legislazione e/o prassi nazionale. Relativamente alla maternità, la disciplina comunitaria, fra l'altro, prescrive un periodo minimo di astensione obbligatoria (14 settimane ininterrotte ripartite prima e/o dopo il parto) salvo migliori condizioni in base a legislazione e/o prassi nazionale.

La decisione Ue. I giudici europei, in merito alla ferie, considerano che la disciplina comunitaria vada interpretata nel senso che agli stati membri è fatto obbligo di assumere tutte le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

Inoltre, che il rinvio alle norme (legislative o di prassi) statali vada inteso nel senso che nemmeno le modalità di applicazione (come la possibilità per i ccnl di fissare un periodo comune obbligatorio di fruizione per tutti i dipendenti) possano mai derogare a tale periodo minimo. Da ciò ne discende che la direttiva n. 93/104 deve essere interpretata nel senso che in caso di coincidenza fra i periodi di congedo di maternità e quello delle ferie annuali (chiusura azienda) i dettami della direttiva sulle ferie annuali non sono rispettati. Con la conseguenza che alla lavoratrice deve essere riconosciuto il diritto a poter fruire delle sue ferie annuali in un periodo diverso da quello del congedo di maternità. Infine, la Corte Ue precisa che la direttiva n. 92/85 consente di dedurre che tale diritto vada riconosciuto non solo in relazione al periodo minimo legale di ferie (quattro settimane) ma in relazione a tutte le ferie annuali, ove fissate per una durata superiore dal ccnl.



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