14/5/2004 ore: 12:20

Mansioni inferiori: sì al risarcimento

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ItaliaOggi
Numero 115, pag. 43 del 14/5/2004
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Mansioni inferiori Sì al risarcimento
 
Cassazione: divieto anche con stessa retribuzione
 
Il datore di lavoro non può assegnare al lavoratore mansioni sostanzialmente inferiori anche se mantiene il medesimo livello contrattuale.

Questa la disposizione della Corte di cassazione con sentenza n. 4773/04 con la quale i giudici hanno ribadito il divieto per il datore di variare peggiorando le mansioni del lavoratore. Questo anche quando formalmente le nuove mansioni equivalgono alle precedenti per il mantenimento del medesimo livello di inquadramento. L'elemento peggiorativo non viene identificato nella diversa categoria di riferimento per le nuove mansioni, ma nello svolgimento effettivo delle stesse. Nel caso specifico si trattava di un dipendente delle poste che era stato adibito al ritiro e alla distribuzione della corrispondenza dopo aver svolto le mansioni di operatore tecnico per le quali era stato assunto. Lo svolgimento dell'attività di postino era completamente diversa e nuova, come contenuto, da quella precedente di tecnico e questo non gli consentiva di avvalersi delle conoscenze acquisite e nemmeno di accrescere il proprio bagaglio professionale.

L'art. 2103 del codice civile impone l'obbligo di adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore (successivamente acquisita) o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione. Le poste, infatti, avevano mantenuto il medesimo livello retributivo, ma la Cassazione ha precisato che l'art. 2103 cc opera anche quando al lavoratore, pur restando inalterata la collocazione dell'organizzazione gerarchica dell'impresa e la sua retribuzione, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori. Le nuove mansioni sono equivalenti alle ultime effettivamente svolte solo in quanto risulti salvaguardata l'esperienza professionale raggiunta in precedenza, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento delle proprie conoscenze ed esperienze. Nel caso esaminato questa tutela non era stata ravvisata. Gli effetti della sentenza non saranno legati alla corresponsione della retribuzione (in quanto identica), ma al risarcimento dei danni da calcolarsi con riferimento alla perdita di opportunità di carriera e alla progressiva dequalificazione in relazione all'occupazione originaria.

 
 
 
 
 

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