7/4/2003 ore: 11:35

Libere professioni: totalizzazione al primo passo

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              Sabato 05 Aprile 2003
              LIBERE PROFESSIONI

              Totalizzazione al primo passo

              Oggi in «Gazzetta» il decreto del Lavoro

              ROMA - Via libera alla totalizzazione dei periodi contributivi sparsi in più gestioni previdenziali. Ma solo a beneficio di coloro che non raggiungono i requisiti per la pensione in alcuno degli Istituti pensionistici di riferimento e con il rischio che questa possibilità possa subire, tra breve, rilevanti modifiche. Sulla «Gazzetta Ufficiale» 80 di oggi sarà infatti pubblicato il regolamento del ministero del Lavoro che dà concreta attuazione all'articolo 71 della legge 388/2000 (la Finanziaria per il 2001). Nello stesso tempo, però, dalle aule del ministero del Lavoro il confronto sulla totalizzazione approda in Parlamento. Al Senato, in sede di audizioni sulla delega previdenziale, giovedì prossimo saranno infatti ascoltati sia il presidente del l'Adepp, Maurizio de Tilla, sia quello del Comitato di previdenza dei professionisti "mobili", Carlo Bottiglieri. All'ordine del giorno la proposta del sottosegretario al Lavoro, Alberto Brambilla, che punta a una disciplina il più indolore possibile per i conti delle Casse professionali. In base a quella proposta - che è stata formalizzata due giorni fa da Brambilla nell'incontro con i rappresentanti dell'Adepp e ribadita ieri dallo stesso sottosegretario nel corso di un contatto telefonico con Bottiglieri - gli enti di previdenza interessati potranno calcolare le pensioni da erogare in seguito alla totalizzazione con il sistema contributivo (meno "generoso" rispetto al retributivo). I coefficienti di trasformazione previsti dalla legge 335/95 saranno però adeguati alle esigenze degli enti: non verranno infatti parametrati all'andamento quinquennale del Pil, ma ai rendimenti patrimoniali delle Casse. Potranno chiedere la totalizzazione così disciplinata i soggetti con 65 anni di età o 40 di contributi e che abbiano almeno 20 anni di versamenti alle spalle con un minimo di cinque anni in ciascun ente. Le nuove regole dovrebbero trovare spazio nella delega previdenziale attualmente all'esame del Senato, che dovrà anche procedere all'abrogazione dell'articolo 71 della Finanziaria 2003 e, di conseguenza, del regolamento che sarà pubblicato oggi. Una soluzione che se da una parte accontenta le Casse, dall'altra preoccupa invece i professionisti "mobili", destinatari - in base alla proposta di Brambilla - di assegni più leggeri. Bottiglieri annuncia battaglia «in ogni sede», lasciando intendere che la questione, in definitiva, potrà essere nuovamente portata al vaglio della Corte costituzionale come accadde già nel '99, quando la sentenza 61 aprì la strada agli interventi normativi. Oggetto del contendere tra le parti in causa non è tanto il diritto alla totalizzazione, riconosciuto come irrinunciabile da tutti, quanto piuttosto i relativi costi, sui quali è sempre giallo. Il divario tra la cifra indicata dall'Economia - 930 milioni di euro all'anno - e il preventivo del Lavoro - che oscilla tra 270 e 330 milioni di euro - resta attuale ed è dovuto alla differente base di calcolo che nel primo caso non tiene conto dei paletti legislativi per definire la platea degli aventi diritto. Il decreto che sarà pubblicato oggi avrà invece un impatto più limitato e serve - come ha recentemente spiegato Brambilla - a risolvere alcune situazioni pregresse. In particolare, il provvedimento consentirà la totalizzazione dei periodi contributivi sparsi in più gestioni previdenziali soltanto a favore di chi non raggiunge i requisiti per la pensione in alcuno degli Istituti pensionistici nei quali è stato iscritto. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali saranno calcolate ciascuna con le norme vigenti presso le stesse gestioni e in proporzione alle singole anzianità contributive. Gli oneri saranno a carico delle gestioni interessate. Il diritto alla pensione di vecchiaia sarà riconosciuto dall'ente presso il quale verrà inoltrata la domanda. N.T.

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