Legittimo il licenziamento di chi elude il piano ferie
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Numero 233, pag. 30 del 29/9/2004
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Autore: di Debora Alberici
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Legittimo il licenziamento di chi elude il piano ferie |
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Una sentenza della Corte di cassazione sul provvedimento disciplinare. |
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È legittimo il licenziamento disciplinare nei confronti di un lavoratore che ha arbitrariamente disatteso il piano di ferie approvato, già comunicato all'azienda, e concordato con gli altri colleghi. Così è stato dichiarato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19309 del 25 settembre 2004, il licenziamento di una dipendente che oltre a essersi arbitrariamente assentata dal lavoro usufruendo di un turno di ferie diverso da quello concordato con le colleghe non aveva neppure comunicato il cambio di indirizzo, divenendo, così, irrintracciabile. La decisione della Corte si fonda essenzialmente su due principi.
Prima di tutto in tema di licenziamento disciplinare non ha alcuna rilevanza che i comportamenti addebitati al lavoratore abbiano o no nuociuto all'organizzazione aziendale; l'esistenza di un danno, infatti, non è ´un elemento costitutivo della fattispecie che legittima il licenziamento'. A ciò si aggiunge che la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto ´che dev'essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo e intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della posizione normativa di cui all'articolo 2119 cc (recesso per giusta causa) alla fattispecie concreta'. In sostanza l'assenza arbitraria del lavoratore dev'essere valutata alla luce di tutte le circostanze concrete. Per questo i giudici della IV sezione non hanno censurato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto il licenziamento legittimo, per giusta causa, poiché aveva inquadrato la gravità dell'assenza arbitraria della donna nell'ambito di tutte le circostanze concrete. Aveva cioè tenuto conto del mancato rispetto del turno feriale, già concordato, e del fatto che l'azienda era stata costretta a richiamare in servizio un'altra dipendente in ferie.
A nulla sono valse le obiezioni della dipendente secondo cui nel suo comportamento non era ravvisabile una gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore e che, per dirla a parole sue, ´non era stata adeguatamente valutata nel caso concreto la proporzionalità tra la sanzione espulsiva inflitta e la infrazione disciplinare commessa, che non aveva compromesso il regolare funzionamento dell'azienda'.
Al contrario, il comportamento della dipendente è stato considerato sia dai giudici di merito sia di legittimità tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e da giustificare un licenziamento per giusta causa. (riproduzione riservata)
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