Le co.co.co. senza riforma
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ItaliaOggi (Consulenti del Lavoro) Numero 013, pag. 34 del 16/1/2004 di Enzo Summa
Si chiamano lavoro a progetto ma cambia poco L'attesa rivoluzione in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti a progetto tanto per intenderci, rimane solo nelle intenzioni governative almeno stando a quanto previsto dalla recente circolare ministeriale n. 1 del 8 gennaio 2004. Un documento, quello ministeriale, che va ad ampliare i criteri contenuti negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276/2003 confermando quanto già detto per le collaborazioni occasionali (le soglie di compensi e i tempi di collaborazione per anno solare) e modificando, sostanzialmente, le prime interpretazioni seguite alla pubblicazione del decreto legislativo contenente l'intera riforma del mercato del lavoro. Un pezzo della riforma Biagi che non produce, almeno dalle dichiarazioni delle organizzazioni sindacali, gli effetti sperati se l'intento era quello di superare la sottile linea di confine tra lavoro autonomo e subordinato o , ancora meglio, tra lavoro autonomo virtuale e subordinato di fatto. In ogni caso, dalla prima formulazione della previsione dei contratti a progetto, ora la norma è chiara e i passaggi da fare molto più delineati. Innanzitutto la conversione delle vecchie co.co.co., ancora valide per un anno se stipulate prima del 23 ottobre scorso, in contratti a progetto senza l'individuazione di uno specifico programma non dovrebbero comportare sanzioni a carico del committente sempre che lo stesso provi che la prestazione resa dal collaboratore è autonoma. Una prova da rendere qualora venga chiamato in giudizio e al quale basterà, parlando sempre per ipotesi, dimostrare nei fatti che ci sia stata una collaborazione. E non sembra, questa, situazione impossibile per un committente. Prescindendo dalle trasformazioni dei vecchi contratti di collaborazione, per il nuovo corso dei lavori a progetto la circolare non individua precise situazioni di lavoro ma si uniforma, in pratica, a ciò che la collaborazione ha sempre rappresentato. Autonomia nella prestazione, autonomia nelle tempistiche di lavoro, coordinamento con il committente e gestione dell'attività propria da parte del collaboratore in funzione del risultato. In pratica cosa cambia? Nulla, forse solo il nome. Sparisce, quindi, l'essenza della riforma che era quella di uno specifico progetto con indicazione dei termini sostituita con la generica indicazione dell'inserimento del collaboratore in un progetto ovvero un programma aziendale. Ma il programma, o progetto come dir si voglia, è implicito nella mission aziendale e quindi la famosa linea di confine tra subordinato e autonomo diviene in pratica insuperabile. La circolare, giustamente, individua la differenza che esiste tra programma e progetto e in entrambi i casi lascia margini interpretativi favorevoli ai committenti. Nello specifico, si prevede che il programma di lavoro ´si caratterizza per la produzione di un risultato solo parziale destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali'. E quindi? Un'attività di ricerca, una collaborazione in un call center, in un contact server può diventare tranquillamente un lavoro a progetto per il solo motivo che si inserisce in una fase del programma che poi è l'intera attività aziendale del committente. Una circolare con molte ombre sulla quale le parti sociali, a quanto sembra dalle dichiarazioni di questi giorni, vorranno dire la loro e inserire, così come sembrava la disposizione che limitava nel tempo la prestazione, forme di tutela per i collaboratori. I requisiti che differenziano la collaborazione dalle forme di lavoro subordinato, sempre secondo la circolare, si riconducono al programma o progetto (che costituisce, però, mera modalità organizzativa della prestazione e non elemento costituente del contratto), alla autonomia del collaboratore, alla necessaria coordinazione con il committente e all'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione. Elementi troppo deboli per chi, collaboratore solo sulla carta, intenderà far valere le proprie motivazioni e intentare un procedimento per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. |