Lavoro, trattative flessibili

Mercoledí 03 Marzo 2004
NORME E TRIBUTI |
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Lavoro, trattative flessibili
 Cassazione - Una sentenza fa luce sui rapporti tra organizzazioni nazionali e rappresentanze di base
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ROMA - Non è comportamento antisindacale quello del datore di lavoro che sceglie, aderendo tra l'altro alle indicazioni dei maggiori sindacati del settore, di condurre la contrattazione aziendale con tutte le rappresentanze sindacali evitando tavoli separati. Al massimo il suo comportamento può essere considerato tra quelli antagonisti ma non certo illegittimo alla luce del conflitto sociale e di un'accesa dialettica sindacale. È questa la conclusione cui è arrivata la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2857/04. La Corte muove da una considerazione dell'articolo 28 dello statuto dei diritti dei lavoratori che colpisce il comportamento antisindacale. Nel tempo la norma ha ricevuto un'interpretazione sempre più estensiva, essendovi ricomprese non solo semplici condotte materiali come intimidazioni e minacce, ma anche comportamenti omissivi (per esempio, il rifiuto della promozione di un sindacalista). La logica dell'articolo 28 «si colloca pertanto nei rapporti conflittuali (o potenzialmente tali) tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali in ogni caso in cui tale conflittualità finisce per interferire negativamente sulle prerogativa costituzionali del sindacato». Insomma è massima la flessibilità e atipicità dei comportamenti antisindacali. Un'atipicità che, nel caso di specie, le rappresentanza sindacali aziendali (Rsa) hanno sfruttato per denunciare il datore di lavoro che si era rifiutato di procedere all'istituzione di tavoli separati per la continuazione delle trattative, sostenendo inoltre che non poteva assumere alcun rilievo il fatto che le organizzazioni sindacali nazionali avessero espresso in precedenza la volontà di procedere congiuntamente. Sul punto però la Cassazione si sofferma anche ad analizzare il rapporto tra Rsa e sindacato nazionale osservando, innanzitutto, che le Rsa hanno una propria soggettività giuridica e una specifica legittimazione all'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dallo statuto dei diritti dei lavoratori. Nello stesso tempo, però, la Cassazione ricorda la «responsabilità politica» che lega le rappresentanze di base al sindacato nazionale per l'ottenimento di comuni obiettivi: in questo senso si può affermare il principio che la Rsa non può agire sulla base dell'articolo 28 «nei confronti del datore di lavoro che mostra di volere, con riferimento a materie estranee a quelle in cui si configura un diritto soggettivo esclusivo di detta Rsa (ad esempio, il diritto di convocare assemblee e di indire referendum), attenersi a disposizioni di carattere generale adottate (in sede contrattuale o unilateralmente) dal sindacato nazionale». Di più, la sentenza sottolinea anche come l'autonomia di cui pure godono le Rsa non le «abilita certo a rinnegare le direttive generali delle segreterie nazionali, mettendo in atto scelte operative suscettibili di disarticolare le generali linee di politica sindacale con ricadute pregiudizievoli per la stessa collettività dei lavoratori». Come pure la Cassazione non ha condiviso la tesi delle rsa ricorrenti su una lesione dell'articolo 39 comma 1 della Costituzione che protegge la libertà di organizzazione del sindacato. Infine, la sentenza fornisce una serie di puntualizzazioni in materia di poteri dell'imprenditore nell'ambito della contrattazione. A essere sottolineata è la libertà del datore di lavoro che non è tenuto a intrattenere trattative con tutte le organizzazioni sindacali, potendo invece sceglierne anche solo una. La condotta antisindacale allora si può configurare, avverte la Corte, solo quando l'esclusione può essere ricondotta a una volonta discriminatoria dell'imprenditore: quando, per esempio, preferisca la trattativa con un solo sindacato con l'obiettivo di avvantaggiarlo a danno di tutti gli altri.
GIOVANNI NEGRI
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