Lavoro interinale con obblighi semplici

Lavoro interinale con obblighi semplici M.R.G.
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La cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto a termine è automatica: le società di lavoro temporaneo non sono tenute a darne espressa comunicazione ai Centri per l'impiego. Il principio è contenuto nella risposta data con lettera prot. n. 5/27286 dalla direzione generale, divisione V, del ministero del Lavoro, a un quesito posto da un'impresa di lavoro interinale (la Gevi) e si basa sul requisito essenziale del contratto a tempo determinato, vale a dire sulla circostanza che il termine è stabilito contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, se non precedentemente. Ancor più questo è vero nel rapporto di lavoro temporaneo, quando il lavoratore è espressamente assunto per l'assegnazione, per un tempo predefinito, presso un'azienda utilizzatrice. Ne deriva, secondo il parere del ministero che la fattispecie non comporta né il preavviso, istituto tipico del rapporto a tempo indeterminato, né la comunicazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 27 della legge 264/49. La semplificazione, consentita alle società di lavoro interinale, viene meno quando il rapporto cessi prima del termine o, in caso di proroga, quando mutino le condizioni indicate nell'atto scritto inizialmente. Stante la specificità del parere, lo stesso non sembra possa essere esteso ai datori di lavoro diversi da quelli ai quali è indirizzato i quali utilizzano, per le comunicazioni modelli diversificati da quelli in uso per la generalità dei datori di lavoro. Ben potrebbe, però, il ministero del Welfare valutare, nell'ambito di una semplificazione degli adempimenti, una diversa organizzazione delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro anche la generalità dei datori. In ordine alle comunicazioni di assunzione e sempre con riferimento alle imprese di lavoro interinale, il ministero (divisioni I e II) con lettera prot. n. 981, ha chiarito che in caso di assunzione a termine, la comunicazione di assunzione deve essere inviata utilizzando il modello «Unificato/Temp» al Centro per l'impiego della località ove ha sede l'impresa fornitrice, indipendentemente dalla dislocazione dell'impresa utilizzatrice. Giovedí 20 Dicembre 2001
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