9/9/2003 ore: 9:20

Lavoro accessorio, debutto al buio

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    sabato 6 settembre

    La disciplina non indica con sufficiente chiarezza chi può avvalersi delle prestazioni
    Lavoro accessorio, debutto al buio
    Parte all’insegna dei dubbi il nuovo lavoro accessorio previsto dal decreto legislativo che attua la legge 30/2003. Le disposizioni contenute nel provvedimento, infatti, non definiscono in modo chiaro né i soggetti beneficiari della prestazione né altri aspetti della disciplina del rapporto.
    L’inquadramento del rapporto. Le attività lavorative accessorie sono quelle specificamente individuate dal legislatore (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 settembre)
    che non abbiano una durata complessiva, anche con più committenti, superiore a 30
    giorni nell’anno solare ovvero, complessivamente non diano luogo a compensi superiori
    a 3mila euro nello stesso periodo.
    Il provvedimento utilizza il termine «compenso», ciò induce a ritenere che il rapporto
    abbia natura autonoma, con la particolare caratteristica che i soggetti coinvolti sono tre: il
    lavoratore, il committente e il soggetto, che verrà individuato da uno specifico decreto,
    deputato al pagamento dei buoni lavoro.
    Soggetti beneficiari. Al riguardo, la norma si limita a individuare da un lato i lavoratori
    disagiati che possono svolgere le attività in questione (articolo 71) e dall’altro le prestazioni che possono essere oggetto del contratto accessorio (articolo 70). Mentre
    nulla viene stabilito con riferimento ai soggetti che possono fruire delle prestazioni
    (vale a dire i committenti). L’individuazione di questi soggetti passa attraverso un
    esame sistematico del provvedimento. I principali destinatari della norma sono senz’altro
    le persone fisiche che, nell’ambito domestico o della vita quotidiana, hanno la necessità
    di avvalersi di prestazioni di assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane o con handicap. Ma possono fruire delle prestazioni in argomento anche, ad esempio, le associazioni sportive o culturali per la realizzazione delle proprie iniziative. Inoltre, con una
    modifica dell’ultima ora, è stato stabilito che possono beneficiare di lavoro accessorio
    anche gli enti pubblici per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. In questo contesto, dunque,
    in assenza di un divieto specifico della norma, non può essere escluso che anche
    un’impresa possa avvalersi del lavoro accessorio per lo svolgimento, ad esempio, di
    piccoli lavori di giardinaggio ovvero di piccole pulizie o interventi di manutenzione
    nella propria sede.

    LELIO CACCIAPAGLIA
    ENZO DE FUSCO

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