Lavori usuranti: Tre ostacoli
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Lunedì 13 Novembre 2000 Tre ostacoli negano la «protezione» Le problematiche che hanno determinato sino a oggi il ritardo nell’attuazione concreta della normativa sono diversi tipi.
Le mansioni usuranti. La determinazione delle stesse deve avvenire con contrattazione collettiva e in riferimento a ciascuna categoria; la tutela è concessa per i lavoratori di tutti i settori, compreso il pubblico e i lavoratori autonomi. La carenza sino a oggi di ogni iniziativa di contrattazione ha reso non realizzabile la tutela; se l’inerzia dovesse permanere solo in alcuni settori, si creerebbe discriminazione per alcuni lavoratori, non facile da supplire con provvedimento del ministero.
Il versamento della contribuzione. Di fatto costituisce una spesa aggiuntiva che fa lievitare il costo del lavoro, e ciò in un momento in cui si chiede la riduzione dello stesso. L’entità di questo onere può variare in funzione di una identificazione più o meno ampia delle mansioni riconosciute e quindi del numero di soggetti tutelati. Anche nella ripartizione del contributo, da determinare con decreto ministeriale, possono essere seguiti vari criteri, con diverse conseguenze. L’importo può essere suddiviso in quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore, ma anche fra tutti i lavoratori del settore e quelli effettivamente addetti ai lavori usuranti nei periodi interessati, come già indicato con ripartizione al 50% fra i due gruppi dal Dlgs 374 nel testo successivamente soppresso e sostituito dalla legge 335; il sistema era anche applicato nell’assicurazione dei minatori di cui alla legge 5 del 1960. In questo caso la quota di contributo può gravare su tutti i lavoratori assicurati per la vecchiaia, considerato che alcune attività possono riguardare in pratica tutte le categorie, o essere limitata solo ad alcune; un contributo sulla generalità stimolerebbe l’iniziativa da parte di tutte le categorie ad applicare la legge.
La decorrenza dei benefici. Una volta attuata la legge, è necessario stabilire da quale epoca sono validi i periodi che hanno rilevanza per la riduzione, e in particolare se ciò è limitato soltanto a quelli che saranno coperti con versamento della contribuzione aggiuntiva. Sarebbe una soluzione limitativa che porterà alla liquidazione delle prestazioni anticipate solo da alcuni anni, con ulteriori ritardi, considerando anche che moltissime mansioni sono svolte da personale giovane, lontano dal pensionamento. L’articolo 2 del decreto 374 indica la decorrenza della data di vigore del decreto stesso. Sarebbero validi quindi i periodi da settembre 1993. Il decreto del 1999 ha previsto all’articolo 3 la declatoria delle mansioni espletate, utilizzando gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli Istituti previdenziali e assicuratori, o quelli accertati con attività ispettiva dai competenti uffici del ministero del Lavoro. L’applicazione di questa disposizione potrebbe permettere la valutazione dei periodi dal 1993, anche se non coperti da contribuzione.
D.F.R.
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