23/9/2003 ore: 10:38
Lavori flessibili: Le nuove regole per i co.co.co
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"Ma per i lavoratori le cose non cambiano di molto" il decreto Le nuove regole per i co. co. co Non è un mistero che le collaborazioni coordinate e continuative sono state troppo spesso uno strumento per ottenere prestazioni di lavoro subordinato senza gli oneri contributivi ed economici previsti per il lavoro dipendente. Il decreto attuativo della legge 30, almeno formalmente, volta pagina. Due le novità: l’istituzione di un contratto scritto e l’obbligo per il datore di lavoro di legare la prestazione ad uno specifico progetto. «E’ una forma di maggiore responsabilizzazione delle imprese che potranno tuttavia interpretarla come una norma rigida — dice Maria Pia Camusi, responsabile mercato del lavoro al Censis — Per i lavoratori le cose non cambiano di molto. Sognano il posto fisso e il lavoro a progetto non rassicura dallo stress e dalle incertezze. Si sposta semmai il peso della formazione: per essere assunti bisognerà essere preparati professionalmente e dunque ci sarà meno spazio per giovani alle prime armi». Questo tipo di contratto non si applicherà a chi svolge un’attività che richiede l’iscrizione all’albo professionale, ai collaboratori di società sportive, pensionati di vecchiaia, amministratori di società, partecipanti a collegi e commissioni, collaboratori della P.A.. Così almeno un milione di persone dovrebbe restare in regime di collaborazione coordinata e continuativa. Sul fronte previdenziale il governo ipotizza un aumento dell’aliquota, dal 14 al 19 per cento, mentre per i casi di malattia, infortunio e gravidanza la legge stabilisce la sospensione del rapporto senza retribuzione. «In buona sostanza non vengono riconosciuti diritti fondamentali previsti per il lavoro dipendente — spiega Emilio Viafora, segretario generale del Nidil, associazione che riunisce i co.co.co. — Ammalarsi, fare un figlio o infortunarsi resta a totale carico del lavoratore. Il committente, poi, in caso di malattia e infortunio, ha la facoltà di rescindere il contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita del contratto oppure, in caso di durata determinabile, se l’assenza supera i 30 giorni. Senza contare che il committente può rescindere il contratto quando vuole, con un breve preavviso. Morale: nella stragrande parte dei casi sarà il committente ad imporre il suo compenso e decidere quando e quanto si dovrà lavorare. L’aumento dell’aliquota, infine, si configura come un tentativo neanche tanto mascherato di battere cassa. La media dei compensi per i lavoratori Co.co.co è di 12.500 euro ma il nuovo decreto non fa alcun riferimento ai minimi contrattuali. Per giunta viene depotenziata la contrattazione collettiva a favore di quella individuale». (e.m.) |