Lavoratori depressi, reintegro a maglie larghe

Domenica 18 Maggio 2003
NORME E TRIBUTI Corte do Cassazione
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Lavoratori depressi, reintegro a maglie larghe GABRIELE FAVA
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Il lavoratore è depresso? Allora le sue dimissioni possono essere invalide. Sembra essere questo l'orientamento seguito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7485/2003 in tema di annullamento delle dimissioni per «incapacità di intendere e di volere» in base all'articolo 428 del Codice civile. Un giro di vite, quello enunciato dalla Cassazione, teso a offrire un'ulteriore possibilità di tutela ai lavoratori dipendenti. Viene consentito, infatti, al lavoratore di ripensare alle decisioni già prese e comunicate all'azienda e, quindi, di ritornare sui propri passi. Nell'ottica aziendale, però, il consolidarsi del principio potrebbe comportare il rischio della reintegrazione non solo dei lavoratori dipendenti licenziati, ma anche di quelli dimissionari. Le chiavi di lettura della sentenza sono molteplici: più in generale, però, la pronuncia della Corte di cassazione potrebbe prestare il fianco a strumentalizzazioni. Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo. La natura recettizia comporta, inoltre, che per l'efficacia delle dimissioni - contrariamente a quanto in genere ritenuto - sia sufficiente che della scelta abbia notizia il destinatario, essendo del tutto irrilevante l'eventuale accettazione da parte di quest'ultimo. In tema di incapacità di intendere e di volere relativamente al momento in cui il soggetto pone in essere l'atto di cui chiede l'annullamento (nel caso le dimissioni) il costante insegnamento della Corte di cassazione è di ritenere che l'accertamento dei vizi del consenso (violenza morale, errore o dolo), debba essere preciso e rigoroso e non affidato a semplici presunzioni. Non solo: il lavoratore che invoca la nullità delle dimissioni, deve dimostrare che l'incapacità di intendere e di volere sussista al momento della presentazione, e sia, comunque, tale da arrecare al soggetto un notevole stato di turbamento psichico, idoneo a far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell'atto che sta per compiere. La sentenza 7485/2003 si discosta sensibilmente dal l'orientamento che sembrava essersi ormai consolidato in giurisprudenza. Infatti, nel caso di specie, il lavoratore, affetto da una grave forma di sindrome depressiva al momento della presentazione delle dimissioni, le ha successivamente impugnate, sostenendo che la patologia di cui era affetto aveva condizionato tale decisione al punto da esserne stata l'unica ragione. I giudici di merito, condividendo la tesi del ricorrente, hanno dichiarato la nullità delle dimissioni, considerando che un atto di tale importanza non potesse essere efficacemente compiuto in un momento di non completa lucidità e di scarsa obiettività. La Corte di cassazione ha adesso confermato il principio rigettando il ricorso presentato dalla società e ritenendo che le dimissioni fossero l'effetto diretto dello stato di alterazione psichica dedotto dal dipendente. Dunque, la sussistenza dello stato d'ansia evidenziato, provocato da un esaurimento nervoso, viene ritenuto di per sè sufficiente a determinare la totale, per quanto momentanea, incapacità di intendere e di volere del lavoratore, consentendo al lavoratore di ottenere la riammissione in servizio. In definitiva, il recesso volontario dal rapporto di lavoro non altrimenti qualificato, è stato considerato come un atto nullo e/o invalido. Considerata l'attualità dell'argomento e la frequenza di queste controversie sarà interessante seguire gli sviluppi futuri della giurisprudenza.
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