La nuova Irpef «taglia» il Tfr

Mercoledí 29 Gennaio 2003
NORME E TRIBUTI |
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La nuova Irpef «taglia» il Tfr |
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Il meccanismo di calcolo della nuova Irpef vede la novità dell'applicazione di una deduzione correttiva per la progressività, necessaria per evitare che all'aumento dell'aliquota minima (dal 18% al 23%) corrisponda un incremento della tassazione, nel contesto dell'articolo 2 della Finanziaria 2003, la cui rubrica parla di "riduzione" dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Una analoga situazione si era verificata nel 1998, quando l'aliquota minima erariale era passata dal 10 al 18,50 per cento. In tale occasione il correttivo venne dato dall'aumento della detrazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, con la conseguenza - sino al periodo di imposta 2002 - che un reddito derivante esclusivamente da affitti attivi di 2.000 euro pagava l'Irpef del 18% (aliquota minima di tale anno) sull'intero reddito, mentre nulla pagava il dipendente o pensionato con la stessa disponibilità reddituale. Questa situazione era palesemente in contrasto con il principio costituzionale della capacità contributiva, che viene invece rispettato dal meccanismo della deduzione. Sino a 3.000 euro di reddito, comunque formato, nessun contribuente paga l'Irpef. In occasione di Telefisco 2003 l'agenzia delle Entrate ha dato alcune risposte sull'articolo 2 della finanziaria, confermando le regole anticipate con la circolare 2/E, in merito alla possibilità di frazionare a giorni la maggior deduzione per dipendenti (4.500 euro ragguagliati ad anno) e per i pensionati (4.000 euro). Chi nel corso dell'anno è dipendente per alcuni giorni e pensionato nel resto del periodo di imposta, usufruisce sia di una detrazione che dell'altra, ovviamente con ragguaglio a ciascuno dei sottoperiodi. Cosa succede però se il dipendente vede la fine dell'anno, senza che gli venga erogata la pensione? In considerazione del nuovo meccanismo di ragguaglio a giorni, la quota di deduzione per il periodo di pensione nel primo anno viene persa. Ma il neo-pensionato non ha alcun danno, perché l'arretrato che gli sarà liquidato nel 2003 o 2004 è tassato ancora con la vecchia scala delle aliquote Irpef. È invece penalizzato chi percepisce il Tfr, relativamente a rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio 2003. In questo caso, in assenza di una deroga nella legge, come quella sopra ricordata per gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, l'effetto "lordo" delle nuove aliquote comporta una maggior tassazione. In tal senso si è orientata anche la risposta dell'agenzia delle Entrate, che riconosce l'effetto di aggravio conseguente all'impossibilità di applicare nella tassazione separata la deduzione correttiva, in quanto la stessa è chiaramente finalizzata al reddito complessivo di periodo. Ritiene quindi che non sia possibile concedere attenuazioni in via amministrativa e che una soluzione può solo eventualmente venire dal legislatore. L'aggravio opera - per circa un punto e mezzo - nella fascia dell'Irpef in cui agisce la deduzione correttiva, mentre non vi sono differenze sensibili per i redditi più elevati. Peraltro, le nuove regole di tassazione del Tfr, relativamente al maturato dal 1° gennaio 2001, sono più vantaggiose delle precedenti. Sulla parte di Tfr derivante dalla rivalutazione del fondo (1,50%, più tre quarti dell'Istat) si paga infatti l'aliquota dell'11%, data la natura finanziaria e non retributiva di questo elemento. La natura definitiva di questa tassazione riduce la parte residua dell'imponibile, su cui si esegue il calcolo dell'aliquota media progressiva. Un calcolo provvisorio, in quanto l'amministrazione finanziaria provvederà a riliquidare l'Irpef sul Tfr in base all'aliquota media del quinquennio precedente, calcolata sul reddito complessivo di tale arco di tempo. RAFFAELE RIZZARDI
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