19/11/2002 ore: 11:44

La mobilità accoglie l'anzianità «di gruppo»

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            19 novembre 2002

            NORME E TRIBUTI

            La mobilità accoglie l'anzianità «di gruppo»

            Per l'indennità di mobilità il requisito previsto dall'articolo 16, comma 1 della legge 223/91 (dodici mesi di anzianità aziendale, dei quali almeno sei di lavoro effettivamente svolto) può essere raggiunto considerando utili tutti i differenti periodi di lavoro precedentemente prestati dal lavoratore presso società dello stesso gruppo aziendale (trasferimento da un'azienda all'altra dello stesso gruppo). Il ministero del Lavoro, interessato direttamente da alcune aziende, ha dato, infatti, tale interpretazione estensiva all'espressione legislativa «anzianità aziendale». Lo rende noto l'Inps con la circolare 170 del 18 novembre 2002. Questo nuovo criterio può scattare nel quadro delle condizioni indicate a suo tempo dal ministero per la mobilità lunga (legge 229/1997) e riportate nel messaggio Inps 32182 del 27 maggio 1999. Eccole: per gruppo industriale si deve intendere quello definito dall'articolo 2359 del Codice civile (società controllare e società collegate); le imprese appartenenti al gruppo che possono essere considerate per l'accertamento dei dodici mesi di anzianità aziendale dei quali almeno sei di lavoro effettivamente prestato devono essere destinatarie della normativa in materia di mobilità; il lavoratore interessato deve avere conservato i trattamenti esistenti presso l'impresa di provenienza. In altri termini, la novazione del rapporto di lavoro deve essere stata solo nominale; il trasferimento si deve essere verificato senza soluzione di continuità. Il nuovo criterio interpretativo non vale anche per la determinazione della durata dell'indennità di mobilità ordinaria. Tale indennità, infatti, viene calcolata per un periodo massimo di dodici mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno), elevato a 24 (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori con più di 40 anni di età e a 36 mesi (48 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per quelli con più di 50 anni di età e soprattutto non potrà superare l'anzianità aziendale maturata alle dipendenze dell'azienda che ha stabilito il licenziamento a seguito della procedura di mobilità. Questo limite è stabilito dall'articolo 7, comma 4 della legge 223/91. Gli oneri relativi, quindi, alla permanenza in mobilità (compresi quelli riguardanti la contribuzione figurativa) per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria saranno a carico dell'azienda che attua la procedura di mobilità (articolo 1-septies della legge 176/1998).
            Giuseppe Rodà

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