La Cig si cumula con il lavoro
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Lo svolgimento di un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante il periodo di cassa integrazione non comporta, necessariamente, la perdita dell’integrazione. L’incompatibilità fra l’erogazione dell’indennità e la percezione di un reddito non è, pertanto, assoluta ma va considerata a seconda delle situazioni che, nell’attuale complessità dei rapporti di lavoro, possono verificarsi. Con la circolare 107, pubblicata ieri, 1’Inps aggiorna le istruzioni impartite con la circolare 179/02, le cui disposizioni sono da considerare superate, con qualche eccezione.
Dal voucher al part-time
Non è possibile continuare a fruire dell’integrazione salariale se il lavoratore passa a un nuovo rapporto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, in quanto viene meno il rapporto che dava titolo all’integrazione.
Se il rapporto originario non cessa si possono verificare casi di cumulabilità, sia parziale sia totale. E invece del tutto compatibile con l’integrazione la prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale retribuita con i voucher, entro i 3mila euro annui (al netto delle trattenute). In tal caso, l’interessato non è nemmeno obbligato a dare comunicazione all’Istituto, mentre l’obbligo sussiste in tutti gli altri casi, anche in presenza di possibilità di cumulo, totale o parziale.
E anche compatibile (e quindi cumulabile) con l’integrazione salariale la retribuzione percepita per prestazioni rese con la nuova attività, che si collochino
in un arco temporale che sarebbe stato compatibile anche con il rapporto di lavoro sospeso. E il caso del part-time: in questa ipotesi nulla vieta di intrattenere più rapporti di lavoro, sia in caso di parttime orizzontale sia verticale. Il trattamento di Cig, infatti, è commisurato all’orario ridotto nel rapporto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione. Precisa l’Inps che la totale compatibilità potrebbe verificarsi anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno a tempo parziale, a condizione che le due attività siano svolte nel rispetto dell’orario massimo settimanale. Qualora non vi sia tale rispetto e la nuova prestazione si vada a sovrapporre a quella che si sarebbe dovuto rendere se non fosse stata sospesa, la cumulabilità sarà parziale e nella liquidazione dell’integrazione salariale l’Istituto terrà conto della retribuzione percepita dal lavoratore sospeso.
Compatibile con il diritto alla Cig è anche la stipula di un contratto a tempo determinato, con analogo ricalcolo della prestazione. Vale a dire che se la retribuzione percepita nella nuova occupazione è inferiore al trattamento di cassa integrazione verrà erogata la differenza fra il trattamento spettante e la retribuzione percepita. Nel caso venga intrapresa una nuova attività di lavoro autonomo, diventa irrilevante che il rapporto di lavoro sospeso fosse a tempo pieno o parziale. Non rileva nemmeno l’impegno temporale dedicato alla nuova attività.
L’onere della prova
Spetta al lavoratore interessato dimostrare l’effettivo guadagno che l’attività ha prodotto nell’arco temporale interessato dalla sospensione del rapporto di lavoro subordinato. Solo a seguito di questa prova 1’Inps provvederà a erogare l’eventuale differenza rispetto all’integrazione salariale che sarebbe spettata. Salvo che sia possibile documentare preventivamente quanto sarà il guadagno e in che periodo è distribuito, 1’Inps sospenderà l’erogazione delle integrazioni fin dal momento della comunicazione preventiva, che il lavoratore deve obbligatoriamente rendere. Rientrano in questa ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi od onorari. Infine l’accredito figurativo dei periodi di integrazione salariale sarà integrale quando i periodi integrati non coincidono con quelli in cui è prestata la nuova attività. In tutti gli altri casi l’accredito dei contributi figurativi terrà conto della contribuzione obbligatoria relativa alla nuova attività prestata, anche se riferita a una gestione previdenziale diversa da quella prevista per l’accredito figurativo dei periodi di cassa.