28/7/2003 ore: 10:44

L’operaio squillo e il posto diviso in due

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      domenica 27 luglio 2003

      In un sistema già caratterizzato da una elevata elasticità, si introducono ulteriori contratti a favore degli imprenditori
      L’operaio squillo e il posto diviso in due
      Arriva la controriforma Maroni: la precarietà del lavoro istituzionalizzata per legge


      MILANO Il mercato del lavoro italiano è ormai uno dei più flessibili al mondo: ecco alcuni dei contratti e istituti già esistenti e quelli nuovi che verranno introdotti dalla controriforma Maroni.

      LAVORO A PROGETTO.
      Gli attuali co.co.co rimarranno in vita almeno per un altro anno, poi saranno sostituiti dai lavoratori a progetto, cui contratto dovrà esplicitamente prevedere la fase o il programma specifico di lavoro. La retribuzione sarà pari a quella di un corrispettivo lavoratore
      autonomo e in caso di malattia e infortunio il contratto non potrà essere reciso. In tutti i
      casi di malattia e infortunio però non vi sarà nessuna proroga del contratto stesso, né verranno versate indennità o altri emolumenti.

      JOB ON CALL (LAVORO A CHIAMATA).
      Si tratta di contratti che prevedono periodi durante i quali una persona si mette a disposizione del datore di lavoro, per eventuali chiamate in servizio. Un'impresa potrà dunque assumere un lavoratore retribuendolo solo per le ore di lavoro effettivamente svolto, più un'eventuale indennità per il periodo di disponibilità. Contratto giaà noto col termine «operaio-squillo».

      JOB SHARING (LAVORO RIPAR-TITO).
      Due o più persone assumono in solido l'adempimento di una unica prestazione lavorativa rimanendo tra loro vincolati anche in caso di malattia o licenziamento di uno solo dei lavoratori (in caso di licenziamento di uno si intende sciolto il rapporto di lavoro per tutti).

      APPRENDISTATO.
      Saranno possibili 3 nuovi tipi di apprendistato (per adempiere all'obbligo formativo, professionalizzante, per alta formazione). Gli ultimi due tipi possono durare dai 2 ai 6 anni e il lavoratore è inquadrato in tutti e 3 i tipi di apprendistato a 2 livelli inferiori
      rispetto alla qualifica per cui si sarà formato. La formazione potrà essere svolta interamente in azienda. Potranno essere assunti apprendisti in numero pari alle
      maestranze regolarmente dipendenti dall'impresa. Per aziende tra 0 e 3 dipendenti il numero massimo di apprendisti è 3.

      CONTRATTO DI INSERIMENTO.
      È un apposito contratto di lavoro individuale che si rivolge a giovani, donne, soggetti svantaggiati, disoccupati, e che si caratterizza per un apposito piano formativo volto all'ingresso o reingresso sul mercato del lavoro. Dura dai 9 ai 18 mesi e l'inquadramento è 2 livelli sotto (come apprendistato).

      VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO.
      Disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, extra comunitari e disabili potranno iscriversi in appositi elenchi presso i Centri per l'Impiego o presso agenzie private,
      al fine di svolgere alcune prestazioni occasionali (indicate dal decreto) e pagate attraverso il sistema dei voucher (erogati agli utenti della prestazione e poi "ricambiati" al lavoratore in denaro, da appositi soggetti privati riconosciuti tramite "concessione" dal Ministero). Ogni voucher di 7,5 euro corrisponderà a un ora di lavoro.

      CONTRATTO WEEKEND.
      Il lavoro avviene soltanto nei fine settimana ed è regolato da un contratto part time, di solito a tempo determinato (della durata tra i sei mesi e i due anni). I principali beneficiari di questa formula contrattuale dovrebbero essere i giovani (soprattutto gli studenti)
      e le casalinghe che aspirano a lavorare nei weekend.

      STAFF LEASING.
      Questo nuovo istituto, di fatto, introduce la possibilità, da parte di apposite agenzie, di reperire manodopera a tempo indeterminato per interi reparti aziendali. Una sorta di interinale “collettivo” senza limiti di tempo. Al tempo stesso, la riforma rende più facile la cessione di ramo d’azienda: per trasferire rami di azienda, l'autonomia funzionale non deve essere più preesistente rispetto alla cessione. Basta che sia identificata come tale da cedente e cessionario all'atto stesso del trasferimento.

      APPALTO DI MANODOPERA.
      L'appalto di manodopera si distingue dalla somministrazione per via dell'esercizio pieno da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori. La genuinità dell'appalto potrà essere certificata dagli enti bilaterali o dalle Direzioni Provinciali
      per il Lavoro (Dpl).

      LAVORO INTERINALE (LAVORO IN AFFITTO).
      Esiste dal 1997 e permette ad alcune agenzie riconosciute dal ministero di collocare, per un certo periodo di tempo, un lavoratore presso un’azienda che ne abbia fatto richiesta. Per quel periodo il lavoratore risulta regolarmente assunto, ed eventualmente il suo
      contratto può essere poi esteso a tempo indeterminato.

      CERTIFICAZIONE.
      Apposite commissioni costituite presso gli Enti bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative) o presso le Dpl potranno, su richieste degli interessati, certificare il rapporto di lavoro e relativo programma negozionale. Queste commissioni potranno inoltre essere sedi di rinuncia di eventuali diritti e prestazioni vantati dai lavoratori. In caso di contenzioso vi sarà l'obbligo di espletare il tentativo di conciliazione presso le commissioni che hanno certificato il rapporto. Le commissioni certificano inoltre i casi di interposizione illecita e appalto genuino, nonché eventuali regolamenti di cooperative.

      gp.r.

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