23/1/2004 ore: 12:03

L'Inps prenota tutte le collaborazioni

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        Venerdí 23 Gennaio 2004
        NORME E TRIBUTI



        L'Inps prenota tutte le collaborazioni

        Legge Biagi - Dopo le precisazioni fornite dal ministero, l'Istituto di previdenza dirama le istruzioni per la gestione separata

        Si versano i contributi Inps sulle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore a 30 giorni nell'anno solare il cui compenso corrisposto sia nei limiti di 5mila euro sempre nello stesso periodo. Lo chiarisce l'Istituto previdenziale con la circolare 9 del 22 gennaio che aggiunge così un ulteriore tassello, dopo le tre circolari del ministero del Lavoro (la 1, 3 e 4 del 2004), per l'attuazione della riforma Biagi, avviata dalla legge 30/03. La previdenza dei collaboratori. Inizia, dunque, a delinearsi il quadro dei chiarimenti su una delle principali disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuativo della riforma Biagi). Infatti, l'Inps con la circolare 9 - che riportiamo a pagina 26 - passa in rassegna l'intera disciplina delle collaborazioni a progetto esaminando la disposizione da un punto di vista previdenziale. Con riferimento ai soggetti obbligati la circolare spiega che nulla è cambiato rispetto al passato, con la conseguenza che si versano i contributi previdenziali presso la gestione separata anche per le "vecchie" collaborazioni coordinate e continuative che per espressa previsione dell'articolo 61, comma 3 del Dlgs 276/03, sono escluse dal campo di applicazione della nuova e più stringente normativa. L'Inps, inoltre, affronta anche la questione legata alla definizione di «prestazione occasionale» contenuta nell'articolo 61. Si tratta, con riferimento allo stesso committente, delle prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare (deve ritenersi un refuso l'espressione contenuta nella circolare «di durata inferiore a trenta giorni») e il compenso percepito nel medesimo periodo non sia superiore a 5mila euro. Sul punto, in linea con quanto già precisato dal ministero del Lavoro con la circolare 1/04, l'Inps fa presente che se la prestazione possiede i requisiti di coordinamento e continuità (cosiddetta collaborazione minima), scatta l'obbligo di versare i contributi previdenziali. Al contrario, invece, se l'attività svolta è contenuta nei predetti due limiti ma è priva di coordinamento e continuità (articolo 2222 del Codice civile) l'Inps fa sapere che i contributi non sono dovuti. Nessun riferimento, invece, alla misura dell'aliquota previdenziale che i committenti dovranno utilizzare a partire dal 1° gennaio 2004 per effetto dell'equiparazione alla gestione commercianti disposta dalla legge 326/03 (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 21 gennaio). È auspicabile, quindi, che l'Inps intervenga nuovamente in tempi brevi al fine di chiarire questo aspetto. La previdenza per gli occasionali. L'articolo 44 del Dl 269/03 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5mila euro. La norma, inoltre, stabilisce che per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Circa l'applicazione concreta di questa disposizione, però, l'Inps fa riserva di fornire ulteriori istruzioni avendo formulato un apposito quesito al Lavoro. Infatti, la verifica della condizione economica non sarà semplice visto che per i prestatori di lavoro occasionale il reddito si determina solo in sede di dichiarazione dei redditi come differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. In definitiva il committente nel momento dell'erogazione del compenso non ha certezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo. Si ipotizzi che committente e lavoratore si accordino per lo svolgimento di una prestazione occasionale autonoma il cui compenso previsto è pari a 7mila euro. Questa circostanza potrebbe indurre il committente all'atto del pagamento ad applicare le ritenute previdenziali. Tuttavia, il lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi fa valere costi inerenti l'attività (per esempio, spese di trasferta e telefoniche) per 2.500 euro. Se questo fosse l'unico rapporto annuale, non sussisterebbero i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata dal momento che il reddito del lavoratore è pari a 4.500 euro (7.000 meno 2.500).

        ENZO DE FUSCO

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