L'indennità di maternità si estende alle adozioni

L'indennità di maternità si estende alle adozioni Alfredo Casotti
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L'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente (articolo 34, comma 1, lettera b, legge 342/00), con sola rilevanza fiscale, non poteva, e pare giusto, lasciare indifferente il legislatore del lavoro. Ora, con il decreto interministeriale Welfare ed Economia e Finanze si estende la tutela della maternità agli iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/95). Di fatto l'indennità di maternità è corrisposta, dal 1ºgennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% (articolo 59, comma 16, legge 449/97). L'indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, in misura pari, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero-professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso, nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale l'indennità spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se al momento dell'adozione o dell'affidamento l'età del minore sia superiore a sei anni e fino al compimento della maggiore età. In quest'ultimo caso, la data d'ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure necessarie saranno certificate dall'ente incaricato delle procedure per l'adozione. La tutela è estesa, sempre con decorrenza dal 1ºgennaio 1998, al padre lavoratore iscritto alla gestione separata (articolo 2, comma 26, legge 335/95), in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1. L'indennità di paternità è corrisposta per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte, grave infermità o di abbandono, oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. L'indennità continua a essere corrisposta direttamente dalla gestione separata a domanda degli interessati. In caso di anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza dell'anzianità. Dal 1ºgennaio 1998 la norma estende anche la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento. L'assegno è corrisposto dalla gestione separata su domanda degli iscritti. L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Venerdí 31 Maggio 2002
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