L'emersione diventa più chiara

Lavoro sommerso - La procedura di regolarizzazione del lavoro alla luce delle risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti di Telefisco 2002 L'emersione diventa pi? chiara Gian Paolo Ranocchi
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Diventa sempre pi? chiaro il programma di emersione del lavoro sommerso dopo le soluzioni dell'agenzia delle Entrate ai quesiti di Telefisco 2002, raccolte nella circolare 9/E del 30 gennaio. Alla luce delle ultime novit?, ? opportuno fare il punto su tutti gli interventi che hanno portato all'attuale formulazione della sanatoria. La Finanziaria 2002. ? intervenuta sulla disciplina del programma di emersione del lavoro sommerso modificando l'articolo 1 della legge 383/2001. L'intervento si sviluppa su diversi fronti, come risulta dagli altri interventi di questa pagina, con un denominatore comune: rendere pi? allettante l'accesso al programma di emersione. Va anche detto che, nel piano dell'attivit? di verifica delle Finanze per il 2002, un considerevole numero di accessi sar? finalizzato proprio alla lotta contro il lavoro "nero" e quindi indirizzato su soggetti mirati in funzione di indizi significativi quali, ad esempio, gli scostamenti nell'elaborazione dei dati sensibili ai fini dell'applicazione degli studi di settore. E proprio riguardo a questi strumenti di accertamento occorre considerare che un'eventuale adesione al programma di emersione potrebbe assumere particolare interesse per diversi motivi: correggere l'eventuale incoerenza nell'indice di produttivit? per addetto, rientrare nella "congruit?" proposta da Gerico e avvalersi del concordato per gli anni pregressi. Il triennio agevolato. La legge 448/2001 sancisce che il triennio agevolato resta quello 2001/2003 (in presenza di periodo d'imposta coincidente con anno solare) e non il 2002/2004 come si sarebbe potuto concludere a seguito della modifica disposta dalla legge 409 del 23 novembre 2001 (di conversione del Dl 350/2001). ? perci? confermato che le annualit? concordabili per datore di lavoro e lavoratore sono ordinariamente il 2000 e precedenti: in pratica, presentando la dichiarazione di emersione nel corso del 2002, quelle che vanno dal 1995 al 2000. Il reddito di riferimento. Per incentivare l'adesione al programma di emersione, la norma consente ai datori di lavoro di tassare con un'imposta sostitutiva molto conveniente una quota di incremento di reddito dichiarato nel triennio agevolato; prima della modifica operata dalla Finanziaria 2002 il riferimento era "mobile". Il meccanismo prevedeva infatti il raffronto del reddito dichiarato in ciascuno degli anni del triennio agevolato con quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente cosicch?, per massimizzare il beneficio, occorreva essere in presenza di un reddito triennale in costante aumento. Il comma 15 dell'articolo 9 della Legge finanziaria ha rimosso il termine ?immediatamente?, cosicch? la media da mobile diventa "fissa" dovendo comunque far riferimento al reddito del periodo di imposta antecedente a quello in corso al 25 ottobre 2001 (e quindi ordinariamente al 2000), come peraltro confermato dalla risposta 3.7 della circolare 9/E/2001. La modifica dovrebbe comportare che, per i datori di lavoro completamente sconosciuti al Fisco che emergono con la presentazione della dichiarazione di emersione (si veda al riguardo anche la circolare ministeriale 88/E/2001, paragrafo 2), sar? l'intero reddito del triennio agevolato a scontare l'imposta sostitutiva, essendo assente un precedente parametro di riferimento. Il costo del lavoro emerso. L'incremento di reddito del triennio agevolato non pu? eccedere un valore: le spese di lavoro irregolare effettivamente sostenute (riposta 3.5 della circolare 9/E/2001) nel corso dell'intero periodo di emersione. Il riferimento ? quindi quello dei costi "neri" effettivi dell'intero 2001 e non solo fino al 30 novembre 2001. Per accedere alle agevolazioni, le Entrate, con la risposta 3.1 della circolare 9/E/2001, hanno chiarito che ? necessario avvalersi del lavoro irregolare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione (fermo il fatto che lo stesso rapporto irregolare sia stato in essere al 25 ottobre 2001). Si segnala che sul punto l'Assonime, nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2001 aveva assunto una posizione difforme propendendo per la possibilit? anche di una regolarizzazione anticipata rispetto all'adempimento dichiarativo. ? stato inoltre chiarito (risposta 3.3) che ? ammessa anche l'emersione dei rapporti di lavoro in regola parzialmente (cosiddetti "grigi": ad esempio straordinari pagati fuori busta oppure un fringe benefit "irregolare"). Luned? 04 Febbraio 2002
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