L'assegno di maternità rispetta la «competenza»
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Mercoledí 26 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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L'assegno di maternità rispetta la «competenza»
 Inps - Istruzioni per le assenze dal lavoro a cavallo di due anni
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Per l'imputazione delle somme a titolo di maternità obbligatoria relative a eventi a cavallo dell'anno, il tetto da applicare va individuato con il criterio di competenza (periodo di paga) riferito al sorgere del diritto all'indennità di maternità obbligatoria, indipendentemente dall'anno in cui si verifica l'evento (parto, adozione o affidamento). Lo precisa l'Inps con il messaggio 38 del 24 marzo, che risponde alle richieste di chiarimenti sui criteri di ripartizione degli importi da conguagliare dai datori di lavoro con il modello DM10/2, a titolo di indennità di maternità obbligatoria. In particolare, erano sorte perplessità sulla determinazione dell'importo da porre a carico del bilancio dello Stato (codice M053 del modello DM10/2) e, conseguentemente, di quello a carico della gestione Inps (rigo 53 del DM10/2) nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria con corresponsione della relativa indennità, iniziato nell'anno 2002, si sia protratto nel 2003. Questo perché l'articolo 78, comma 3 del decreto legislativo 151/01 prevede la rivalutabilità, in base alla variazione dell'indice Istat, degli importi massimi degli oneri a carico dello Stato. Per il 2002 il tetto è di 1.632,58 euro e per l'anno 2003 di 1.671,76. L'Inps precisa inoltre che per le somme poste a conguaglio nel 2002 non si deve dar luogo ad alcuna operazione di rettifica, in quanto l'obbligo della separata indicazione è introdotto con effetto dal periodo di paga «gennaio 2003». Gli importi ricordati più sopra dovranno essere comunque considerati ai fini della verifica del raggiungimento o meno del tetto 2002, limitatamente alle sole maternità obbligatorie protrattesi nel 2003. Di conseguenza, con inizio di astensione obbligatoria nell'anno 2002, bisognerà indicare nel 2003 somme a carico dello Stato (codice M053) solamente se nel 2002 sono stati conguagliati importi inferiori al tetto di 1.632,58 euro. In tal caso l'importo da esporre con il codice M053 sarà determinato tenendo conto del tetto 2003 (1671,76 euro). Se nel 2002 sono state conguagliate somme superiori al tetto di 1.632,58 euro, anche se inferiori a 1.671,76 euro, nessun importo dovrà essere posto a carico dello Stato nell'anno 2003 e di conseguenza l'indennità di maternità dovrà essere interamente conguagliata al rigo 53. L'Inps presenta anche alcuni esempi, tra cui quello riportato nella scheda. Maternità anticipata. L'articolo 17 del decreto legislativo 151/01 prevede che il servizio ispettivo del ministero del Lavoro possa disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. Tale interdizione, precisa l'Inps, è considerata a tutti gli effetti «maternità obbligatoria». Le aziende che già sono nelle condizioni di dover ricalcolare l'indennità di maternità in luogo dell'indennità di malattia, a fronte della disposta interdizione anticipata dal lavoro, provvederanno a restituire l'indennità di malattia esponendo l'importo nei quadri «B/C» del modello DM10/2, preceduta dal codice «E775» e porre a conguaglio l'indennità di maternità. L'indennità di maternità sarà esposta nel quadro «D» del modello DM10/2 con il codice M053 (indennità a carico dello Stato) nei limiti del tetto. Inoltre, l'Istituto chiarisce che con due astensioni obbligatorie per maternità nel corso dello stesso anno solare, a carico dello Stato verranno poste due indennità di maternità, ognuna con riferimento al tetto. Per semplificare gli adempimenti dei datori, nel caso di pluralità di rapporti part time per uno stesso lavoratore, l'importo da porre a carico dello Stato sarà diviso in parti uguali, tante quante sono i rapporti di lavoro part time svolti contemporaneamente, senza riferimento al numero di ore lavorative. ALDO FORTE
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