27/1/2004 ore: 10:25

L'anzianità fa spazio ai redditi

Contenuti associati



        Lunedí 26 Gennaio 2004

        NORME E TRIBUTI
        L'anzianità fa spazio ai redditi

        Previdenza - La delega in discussione prevede di ampliare ulteriormente le possibilità di cumulo

        Cumulo e posticipo della pensione in primo piano sul palcoscenico del dibattito previdenziale. Le norme che disciplinano il cumulo fra i redditi da pensione e quelli da lavoro continuano a essere oggetto di attenzione da parte del legislatore così come le forme di incentivazione al posticipo del pensionamento. A testimonianza di ciò la delega previdenziale in discussione in questo periodo, la quale prevede di ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo o dipendente, in funzione del l'anzianità contributiva e del l'età. Del resto anche le leggi finanziarie 388/2000 e 289/2002 si sono occupate della questione e fra le varie misure atte a favorire l'emersione del lavoro nero, hanno introdotto criteri meno restrittivi rendendo in tal senso più conveniente la possibilità di svolgere un'attività lavorativa. L'Inps ha emanato un'ampia circolare, la 197/2003, una sorta di vademecum, con la quale ha riepilogato tutte le disposizioni che si sono susseguite dal 1994 al 2003 in materia e che vengono qui sintetizzate negli aspetti di maggiore interesse. Il cumulo dopo la finanziaria 2003. Contiene la disposizione più recente sul tema del cumulo. In pratica, abbinando le norme dell'articolo 44 della legge finanziaria 2003 e dell'articolo 72 della legge 388/2000, coloro che hanno maturato il trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni e hanno compiuto 58 anni di età oppure hanno versato 40 anni di contributi possono intascare l'intero trattamento previdenziale sia di vecchiaia che di anzianità pur svolgendo un lavoro dipendente oppure autonomo. Continuano, comunque, a essere in vigore sia il regime della totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo a favore delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate entro il 31 dicembre 1994 sia il regime della totale incumulabilità delle pensioni di anzianità in presenza di un numero di anni inferiore ai 40 con i redditi da lavoro dipendente, mentre le pensioni ai superstiti sono, di norma, cumulabili con i redditi da lavoro. Dal 1° luglio 2000 il divieto di cumulo non è più operante fra i trattamenti di reversibilità e la rendita ai superstiti erogata dall'Inail in caso di decesso derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Pertanto la situazione attuale (si veda la tabella) è questa: a) Dal 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni di contribuzione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Ago (ad esempio Inpdap, Stato, Inpdai eccetera) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Dal 2003 lo stesso discorso vale per le pensioni di anzianità liquidate con almeno 58 anni di età e almeno 37 anni di contributi, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione stessa; b) dal 2001 i pensionati titolari di pensione di anzianità, invalidità e degli assegni indiretti di invalidità a carico del l'Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative possono cumulare gli importi eccedenti il trattamento minimo nella misura del 70% con i redditi dal lavoro autonomo. È importante ribadire che, in tutti i casi, la relativa trattenuta fatta sulla pensione non può mai superare il 30% dei compensi stessi. I trattamenti di pensione erogati prima del 1° gennaio 2001 sono disciplinati dalle disposizioni previdenti, se più favorevoli. Vecchie regole con il "contributivo". La circolare 197/2003 ha ricordato che nulla cambia per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo, introdotto com'è noto dalla riforma del sistema previdenziale (legge 335/1995, articolo 1, commi 21 e 22). Con questo sistema coloro che hanno un'età inferiore ai 63 anni perdono l'intera pensione se svolgono attività di lavoro dipendente, mentre la stessa è incumulabile nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo (e fino a concorrenza dei redditi percepiti) per lavoro autonomo. Dai 63 anni in poi si perde la metà della quota che eccede la pensione minima indipendentemente dal tipo di attività svolta. Ulteriore e importante precisazione riguarda i parasubordinati: le prestazioni pensionistiche percepite a seguito di collaborazioni coordinate e continuative sono comunque pensioni da lavoro autonomo, anche dopo l'assimilazione, a partire dal gennaio 2001, dei redditi per collaborazioni a quelli da lavoro dipendente.

Close menu