L'agente potrà detrarre le ritenute sulle provvigioni

Giovedí 20 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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L'agente potrà detrarre le ritenute sulle provvigioni M.R.G
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Anche i sostituti che nel 2002 hanno erogato provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di agenzia, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari eccettera, devono rilasciare, entro il prossimo 31 marzo, la relativa certificazione. L'obbligo di operare la ritenuta è stabilito dall'articolo 25-bis del Dpr 600/73 e per il 2002 ha comportato l'applicazione di un'aliquota del 18% sul 50% degli importi. La base imponibile scende, dal 50 al 20%, quando il percettore si avvale, per la sua attività, dell'opera di dipendenti o di terzi. La riduzione scatta, però, solo su richiesta dell'interessato, da inviare al mandante entro il 31 dicembre di ogni anno. La certificazione rilasciata dal sostituto consente, quindi, al percipiente di detrarre, dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di riferimento, l'importo delle ritenute. Occorre peraltro tenere presente che, oltre alle ritenute operate nel 2002 e indicate nella certificazione possono essere scomputate dall'imposta per il 2002 anche le eventuali ritenute sulle provvigioni di competenza di tale anno, erogate nel 2002 entro il termine di presentazione del modello Unico/2003 e risultanti dalla certificazione o da un'altra documentazione. Chi paga provvigioni soggette all'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Enasarco è inoltre tenuto ad attestare gli importi versati all'Ente. |
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