2/4/2003 ore: 12:24

Interinale, con la proroga non scatta l'assunzione

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            Mercoledí 02 Aprile 2003
            ITALIA-LAVORO

            Interinale, con la proroga non scatta l'assunzione
            A.BA.

            MILANO - Il contratto di lavoro interinale diventa più flessibile. La Corte d'appello di Torino ha stabilito che per la proroga della «missione» basta la comunicazione dell'agenzia al dipendente, senza bisogno di un consenso scritto del lavoratore. L'accettazione è tacita: se va a lavorare, vuol dire che ha accettato la proroga. La sentenza è una piccola rivoluzione nel lavoro temporaneo: in casi del genere i giudici tendevano a riconoscere al lavoratore l'assunzione a tempo indeterminato nell'azienda utilizzatrice. Così veniva interpretata la legge Treu (196/97), quando la proroga dell'incarico superava i dieci giorni. E così aveva fatto il Tribunale di Torino in primo grado quando è stato chiamato a giudicare il caso di un lavoratore interinale dell'Adecco utilizzato dall'Iveco all'inizio del 2000. Alla scadenza del contratto, aveva ricevuto una comunicazione di proroga da parte dell'agenzia a cui non aveva risposto. Senza l'accettazione scritta, per il Tribunale di Torino, il lavoratore è da considerare assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice. In appello la sentenza è stata ribaltata. Non è necessario che l'accettazione sia dichiarata su un documento scritto: basta un consenso orale o tacito, per facta concludentia, secondo la Corte d'appello. Basta che il lavoratore interinale continui a lavorare. La legge 196/97 prevede la possibilità di estendere il contratto interinale per un massimo di dieci giorni, con una paga maggiorata del 20% a carico dell'azienda utilizzatrice. «Se la prestazione continua - recita la norma - il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso». La legge prevede la possibilità di una proroga «con il consenso del lavoratore e per atto scritto», un'espressione che è stata interpretata in maniera diversa nei due gradi di giudizio. Per chiarire la sua decisione, la Corte d'appello di Torino ricorda la legge 230/62: «Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore». In questa ipotesi, sostiene la Corte, «al datore di lavoro non è richiesto di ottenere dal lavoratore il consenso scritto all'apposizione del termine: il datore deve provare esclusivamente di avere formalizzato l'assunzione a termine attraverso un atto scritto e di averlo comunicato al dipendente. Se il dipendente si reca al lavoro, dimostra di avere accettato il termine proposto».

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