Interinale banco di prova della riforma
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ItaliaOggi (Focus) Numero 267, pag. 4 del 11/11/2003 Interinale banco di prova della riforma Ai lavoratori ´somministrati' con le regole della nuova legge sul lavoro le stesse garanzie degli interinali. Dalla malattia all'infortunio, dai diritti sindacali alle causali specifiche per il ricorso alla somministrazione. È questo il contenuto di un accordo collettivo, firmato nei giorni scorsi tra sindacati e agenzie d'interinale, che rappresenta il primo tentativo concreto di attuazione e adeguamento della cosiddetta riforma Biagi alla realtà dei lavori già esistenti. Come appunto è il caso del lavoro interinale, che la riforma sostituisce con la somministrazione di manodopera. L'accordo, siglato tra i sindacati dei lavoratori atipici (Nidil Cgil, Alai Cisl e Uil Cpo) e le imprese fornitrici di lavoro temporaneo (Ailt, Confinterim e Apla), prevede che alle agenzie per il lavoro, cioè quelle che ai sensi della nuova legge possono svolgere somministrazione, alias fornitura di personale a un'altra impresa utilizzatrice, si applica ´il contratto collettivo nazionale per imprese fornitrici di lavoro interinale sottoscritto a settembre 2002'. Fino alla scadenza del contratto, dunque, i ´nuovi' interinali avranno tutte le garanzie delle quali godono ´i vecchi'. In particolare, le causali per il loro utilizzo dovranno essere le stesse previste dai contratti collettivi nazionali firmati dall'impresa utilizzatrice, e quindi identiche a quelle di ogni altro dipendente dell'azienda, oltre a quelle generiche previste dal dlgs 276 (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo). Mentre sotto il profilo dei diritti, spetterà ai lavoratori forniti in somministrazione, tra l'altro, la stessa retribuzione degli altri dipendenti, relativa all'inquadramento previsto dal ccnl dell'impresa utilizzatrice; la retribuzione in caso di malattia e infortunio, i diritti sindacali di informazione e di assemblea, la regolamentazione puntuale del periodo di prova. Tutto questo, però, vale solo per la somministrazione a tempo determinato, che è il campo di applicazione dell'accordo. Dal quale restano esclusi, quindi, i lavoratori che saranno assunti con contratti di staff leasing, sui quali però, come spiega Emilio Viafora, segretario nazionale del Nidil, ´la discussione è aperta'. Un primo risultato, intanto, è stato raggiunto dal momento che per questi lavoratori ´è scongiurato il pericolo di un abbassamento delle tutele rispetto ai lavoratori interinali, con in più la garanzia della necessità di specifiche causali per utilizzarli', aggiunge Viafora. Entro il 31 dicembre 2003, comunque, sindacati e imprese si rivedranno per definire gli aggiustamenti necessari ad adeguare la disciplina della somministrazione al contratto interinale. |