Inps, i collaboratori trovano le istruzioni per la maternità
30 luglio 2002
Inps, i collaboratori trovano le istruzioni per la maternità
Aldo Forte
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Le lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata (articolo 2, comma 26, legge 335/95), hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi (due mesi prima del parto e tre successivi). Lo precisa l'Inps, con la circolare 138 del 29 luglio 2002, in applicazione del Dm 4 aprile 2002, pubblicato sulla «Gazzetta» 136 del 12 giugno 2002. L'articolo 1 del decreto prevede che dal 1° gennaio 1998 alle lavoratrici interessate spetta l'indennità di maternità se risulta versato il contributo dello 0,50% che finanzia la gestione; la prestazione potrà essere erogata a coloro che versano il contributo in misura diversa del 10%, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati. Requisiti. Per ottenere l'indennità, è necessario che le iscritte abbiano accreditati almeno tre mesi di contribuzione (dello 0,5%) nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori al parto. Nel caso in cui la lavoratrice due mesi prima della data del parto non sia più iscritta alla gestione separata, ma abbia maturato il requisito minimo, ha comunque diritto a ricevere l'indennità di maternità, tranne che non abbia diritto a prestazioni di maternità di importo superiore in seguito a un rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, dietro espressa richiesta, sarà possibile erogare a carico della gestione separata, la differenza di importo spettante quale lavoratrice parasubordinata. È compresa ogni altra indennità per malattia: in caso di ricovero ospedaliero durante il periodo indennizzabile sarà erogata solo la maternità. L'indennità spetta per adozione e affidamento per i tre mesi successivi all'ingresso nella famiglia del bambino che al momento di adozione o affidamento non abbia superato i sei anni. L'Inps precisa che non è necessario, per le caratteristiche del lavoro svolto, che vi sia astensione. Lavoratori padri. In caso di morte, grave infermità della madre o abbandono del figlio, o di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla gestione separata ha diritto a ricevere un'indennità per i tre mesi successivi al parto o il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre; anche in questo caso, è necessario che in capo al padre sussistano i tre mesi di contribuzione, nella misura dello 0,5%, nei 12 mesi antecedenti l'insorgenza del diritto. Assegno nucleo familiare. Per l'Anf, il Dm ha rivisto la composizione del nucleo, con la possibilità di erogazione anche a nuclei composti da due genitori e un figlio minore e a nuclei senza figli minori. Inoltre, è stato abolito il limite di reddito pro-capite secondo cui l'assegno spettava solo se il reddito familiare percepito nell'anno precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non era superiore agli otto milioni di lire per ognuno, elevati a dieci in nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile. Un'altra novità riguarda il requisito del 70% del reddito complessivo minimo: nel caso di nuclei con redditi misti, è prevista la possibilità di considerare realizzato il requisito, nell'ipotesi in cui lo stesso venga raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti dalle attività ex articolo 2, comma 26, legge 335/95
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