Indennizzo, strada tedesca al licenziamento
4 giugno 2002
NOI & GLI ALTRI
Indennizzo, strada tedesca al licenziamento
(mdf) - Il modello tedesco sul licenziamento prevede che il licenziato, entro tre settimane, possa ricorrere al Tribunale del lavoro. E «il giudice», spiega l’avvocato italiano a Francoforte Rodolfo Dolce, esperto di diritto del lavoro, «nel corso della prima udienza, può proporre a scopo conciliatorio un indennizzo al lavoratore», ancora prima di aver deciso se sussiste la giusta causa per il licenziamento. Tuttavia, spiega Dolce, anche se il licenziato accetta l’indennizzo, «può darsi che il datore di lavoro rifiuti di pagarlo», e voglia proseguire il processo. «E il giudice», sostiene sempre l’avvocato, «non può imporre il pagamento dell’indennizzo al datore di lavoro, anche se il lavoratore lo accetta». In linea di massima, l’indennizzo corrisponde a metà busta paga lorda per ogni anno di anzianità del lavoratore. Secondo il codice tedesco dall’86 il diritto all’occupazione è anche espressione è anche espressione di un diritto umano, non solo economico
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