6/6/2003 ore: 11:11

Indennità per dimissioni forzate

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          Venerdí 06 Giugno 2003
          NORME E TRIBUTI
          Indennità per dimissioni forzate

          Le dimissioni del lavoratore per giusta causa (quando, cioè, sono indotte da comportamento altrui) sono da assimilare, per la concessione dell'indennità di disoccupazione, a una condizione di disoccupazione involontaria. L'indicazione è arrivata dalla Corte costituzionale con la sentenza 269/2002.
          L'Inps, dopo quasi un anno, con la circolare n. 97 del 4 giugno 2003 recepisce questo principio, anche perché la Corte di cassazione e i Tribunali hanno riconosciuto l'indennità di disoccupazione nei casi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modificazioni delle mansioni.
          Per inquadrare la vicenda occorre fare riferimento all'articolo 34, comma 5 della legge 448/1998. Questa disposizione ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, avvenuta successivamente al 31 dicembre 1998, non dà diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, sia con requisiti normali (legge 1155 del 6 aprile 1936 e successive modificazioni) che con quelli ridotti (legge 160 del 20 maggio 1988 e successive modificazioni).
          La norma (articolo 34, comma 5 della legge 448/98) è stata subito al centro di contestazioni a livello giudiziario fino a essere portata al giudizio della Corte costituzionale. I giudici della Consulta, quindi, con la sentenza 269/2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, hanno affermato il principio che le dimissioni per giusta causa non sono determinate dalla libera scelta del lavoratore ma causate da comportamenti altrui che si traducono nell'improseguibilità del rapporto di lavoro.
          In altri termini, viene a verificarsi uno stato di disoccupazione involontaria che sfugge all'applicazione dell'articolo 34, comma 5 della legge 448/98.
          L'Inps, quindi, precisa che il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola,scatta quando la cessazione del rapporto di lavoro avviene per giusta causa, e cioè in presenza di una condizione che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (articolo 2119 del Codice civile). Va notato che il termine di presentazione della domanda, in caso di disoccupazione che derivi da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
          Le sedi Inps, perciò, provvederanno a definire secondo il nuovo criterio, contenuto nella circolare 97/2003, le domande e i ricorsi pendenti e riesamineranno d'ufficio le situazioni definite in modo difforme, a condizione che non sia già intervenuta la decadenza.
          G.RO.

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