6/9/2002 ore: 11:40

Immigrazione. Redditi divisi tra contratto e permesso

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        6 settembre 2002

        NORME E TRIBUTI
        IMMIGRAZIONE
        Redditi divisi tra contratto e permesso

        La retribuzione minima obbligatoria richiesta nel kit agli extracomunitari è superiore a quella indicata dall'accordo collettivo nazionale

        Il collaboratore domestico extracomunitario regolarizzato avrà diritto a un trattamento economico leggermente superiore a quello al quale, alle stesse condizioni lavorative, ha diritto un lavoratore italiano. Lo hanno fatto notare molti lettori confrontando i minimi previsti dal contratto collettivo per il personale domestico, con i 439 euro mensili che, come indicato nelle istruzioni contenute nel modello di emersione, devono essere garantite al lavoratore extracomunitario da regolarizzare. In effetti il contratto collettivo prevede come retribuzione minima per un collaboratore familiare convivente a tempo pieno, inquadrato nel 3º livello (che costituisce l'inquadramento più comune) 405,59 euro. Si tratta quindi di una differenza di 33,41 euro al mese, da calcolare non solo sulle dodici mensilità, ma anche sulla tredicesima e sul trattamento di fine rapporto. Ancora più "penalizzante" potrebbe sembrare questa situazione se si considera che l'importo di 439 euro deve essere garantito a prescindere dalle ore effettuate e quindi anche se la prestazione è a part time. Questo significa, per esempio, che per una prestazione di 80 ore al mese al lavoratore extracomunitario dovranno essere comunque corrisposti 439 euro mentre il lavoratore domestico italiano potrà percepire, secondo il contratto collettivo, 242 euro (3,03 euro per 80 ore mensili). Queste considerazioni, ovviamente, prescindono dalla reale situazione di mercato che in genere prevede compensi molto più alti di quelli previsti dal Ccnl. Ma non è escluso che si possano verificare. In realtà tutto questo non è in contraddizione con l'obbligo, previsto dall'articolo 33 della legge, di corrispondere il minimo contrattuale. L'importo fissato dall'amministrazione di 439 euro è riconducibile alle disposizioni contenute nel Testo unico per l'immigrazione che, all'articolo 4, stabilisce il principio in base al quale «è consentito l'ingresso allo straniero che dimostri la...disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno...I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva dal ministero degli Interni». Questa direttiva, emanata dal ministero il 1º marzo 2000, stabilì che nei casi di ingresso per motivi di lavoro subordinato, «la disponibilità dei mezzi di sussistenza si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro». In particolare per quanto riguarda il lavoro domestico, più suscettibile di altri a essere svolto a tempo parziale, il problema se lo pose e lo risolse il Lavoro con la circolare 55/2000. Facendo notare che le nuove disposizioni non facevano più riferimento a un numero minimo di ore per chiedere l'autorizzazione all'assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario, il ministero stabilì che in ogni caso, «ai fini del rilascio della autorizzazione» il contratto doveva prevedere un minimo di ore tali da garantire un reddito sufficiente che è stato quantificato allora in 850mila lire. I 439 euro attuali corrispondono, appunto, alle 850mila delle vecchie lire e assume pertanto il valore di «reddito minimo sufficiente» per ottenere l'autorizzazione al lavoro. Non ha un collegamento necessario con il numero di ore lavorate o attraverso quanti datori di lavoro si raggiunga tale reddito, ma è condizione indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, come in fondo succedeva anche prima. Se questa ricostruzione è corretta, una volta ottenuta l'autorizzazione, nel caso in cui più datori di lavoro abbiano concorso al raggiungimento di 439 euro, non è più compito di ognuno di loro verificare se questa situazione permane. Ognuno, si ritiene, è tenuto a corrispondere il compenso previsto dal contratto collettivo, o se più alto, quello indicato nel contratto individuale di emersione. Il fatto che successivamente, a causa della cessazione di qualche collaborazione, il reddito dovesse risultare inferiore sarà un problema del lavoratore che probabilmente lo dovrà affrontare soprattutto in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno. Resta sempre, comunque, l'obbligo di rispettare il contratto di lavoro. Se è vero infatti che rispetto al compenso del lavoratore inquadrato nel 3º livello, il reddito minimo imposto è più alto, nel caso in cui le mansioni svolte siano inquadrabili nei livelli 2º, 1º o 1º super, al lavoratore a tempo pieno convivente dovranno essere garantiti rispettivamente 526,66, 647,73 e 726,43 euro.
        Nevio Bianchi

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