23/12/2004 ore: 10:20

Il ristoratore può negare il servizio al cliente

Contenuti associati


    giovedì 23 dicembre 2004

    sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 24
      Responsabilità / I compiti dei titolari

      Il ristoratore può negare il servizio al cliente
      Il comportamento di chi si ostina a tenere la sigaretta accesa può essere paragonato all'avventore in stato di ebbrezza
        GUGLIELMO SAPORITO
          Il divieto di fumo nei pubblici esercizi, bar, ristoranti, discoteche (definiti "strutture private") coinvolge i conduttori dei locali e i loro collaboratori formalmente delegati. Il termine "conduttore" è usato in senso improprio dall'accordo quadro raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni (si veda «Il Sole-24 Ore» del 18 dicembre). Non si tratta infatti del conduttore di un rapporto di locazione, bensì del responsabile dell'impresa.
          Il Codice civile e le leggi sul commercio usano termini diversi da "conduttore": si parla di institori, procuratori, preposti, commessi, mentre le norme sul divieto di fumo usano il generico termine "conduttore" per responsabilizzare chi guida l'esercizio pubblico. La confusione dei termini non giova alla corretta applicazione delle norme, perché esistono sanzioni per il conduttore che non si fa rispettare.
            Chi vigila. Nei locali privati la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo spetta ai conduttori oppure ai collaboratori formalmente delegati. In una scala progressiva deve quindi vigilare, per primo, il titolare dell'autorizzazione, quale risulta da provvedimenti amministrativi rilasciati dal Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza. I collaboratori del conduttore, che potrebbero sollevare il titolare, devono avere una delega scritta e da loro accettata; essi potrebbero essere l'institore (rappresentante dell'imprenditore), il procuratore, il preposto, il commesso e quindi chiunque, per esempio, incassa danaro.
              Senza delega formale, i collaboratori non sono responsabili e quindi il conduttore dell'impresa resta l'unico responsabile, anche se non formalmente presente nell'esercizio. In posizione parallela ai conduttori dell'esercizio e ai collaboratori formalmente delegati, vi sono gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, il personale dei corpi di polizia amministrativa locale e le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

              Chi chiede l'intervento. La vigilanza è svolta in autonomia o su richiesta di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto. Quindi, qualsiasi avventore può chiedere a soggetti incaricati della vigilanza di intervenire esercitando i poteri conferiti dalla legge o dal conduttore del locale. In caso di omesso intervento da parte di chi è incaricato di vigilare, non vi è alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro (la Finanziaria 2005 prevede un aumento del 10 pr cento).
                La vigilanza si svolge con un momento visivo (accertarsi se qualcuno fuma), che spetta a tutti coloro che vigilano, e in un successivo obbligo di richiamare chi fuma.

                Il richiamo al fumatore, secondo il punto 4 dell'accordo Stato-Regioni, può essere effettuato anche dal conduttore del locale o da un suo collaboratore delegato. Ma con la fase del richiamo, si dividono le strade del conduttore e di chi porta una divisa (anche se da guardia giurata).

                La sanzione. Con il richiamo inizia una fase delicata dell'applicazione della legge. Occorre infatti contestare la violazione al trasgressore, verbalizzare l'accaduto (e le eventuali osservazioni del fumatore) e iniziare una procedura per il pagamento (che non avviene nelle mani dell'accertatore).
                  Dopo il richiamo inizia quindi una fase di competenza di agenti di polizia (statale o locale) oppure di guardie giurate.

                  L'accordo StatoRegioni è innovativo in quanto riconosce anche alle guardie giurate la possibilità di contestare le violazioni, redigendo verbali che formalizzano l'accaduto.

                  Questo potere spetta alle guardie giurate solo se espressamente adibite al servizio di vigilanza sul fumo, quindi occorre uno specifico incarico formalmente conferito alla singola guardia giurata dal conduttore dell'esercizio.

                  Un rimedio estremo. Chi ha un locale pubblico è tenuto per legge a effettuare la prestazione richiesta a chiunque la domandi e ne corrisponda il prezzo (articolo 187 del regolamento di pubblica sicurezza). Tuttavia, nel caso in cui vi sia un fumatore resistente a tutte le contestazioni, il titolare può rifiutarsi di accontentare l'avventore. Ciò accade già normalmente in caso di comportamento molesto (ebbrezza, intemperanze verbali: Cassazione penale 1333/1980). Si potrà quindi obbligare il fumatore a scegliere tra la cena e la sigaretta.

                Close menu