18/2/2003 ore: 10:41

Il part time verticale «perde» l'indennità di disoccupazione

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Martedí 18 Febbraio 2003
NORME E TRIBUTI

Il part time verticale «perde» l'indennità di disoccupazione

La Cassazione nega il diritto al contributo nei periodi di attesa del lavoratore

ROMA - Nuova sentenza in materia di diritto del lavoro. A pronunciarla sono le Sezioni unite della Corte di cassazione che intervengono su un punto ancora controverso della disciplina del part time. E per la Suprema corte resta senza indennità di disoccupazione la pausa del part time verticale. I dipendenti che lavorano a intermittenza durante l'anno, secondo l'interpretazione della normativa data dalla Cassazione, non possono avere, nei periodi di stand by, il sostegno economico prestato a chi un'occupazione non ce l'ha. Con la sentenza 1732 del 6 febbraio scorso (di prossima pubblicazione su «Guida Normativa»), le Sezioni unite civili della Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale sul tema, smentendo una nutrita giurisprudenza formatasi sul punto. Chi è assunto a tempo indeterminato e presta la propria attività solo in alcuni periodi dell'anno, sottolineano i giudici, concorda a monte con il datore il calendario della prestazione. La sua disoccupazione, quindi, non può considerarsi "involontaria" e non fa maturare il diritto all'erogazione della relativa indennità da parte dell'Inps, così come avviene, per esempio, nel caso degli stagionali. Ed è questo uno dei punti fondamentali del ragionamento della Corte: la diversità di situazioni lavorative implica una necessaria diversità di forma di tutela. Ai lavoratori impiegati nel cosiddetto part time verticale a base annua, ad avviso dei giudici di legittimità, non si possono estendere in via analogica le disposizioni valevoli per i contratti stagionali, la cui disoccupazione è «resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione». L'intervento della Cassazione, però, rappresenta l'occasione anche per mettere alcuni punti fermi sulla giurisprudenza vigente. Non è, perciò, condivisibile (tra le altre pronunce difformi citate dalla Sezioni unite), la sentenza 1141/99, che aveva riconosciuto il diritto per il lavoratore occupato in un rapporto di lavoro a part-time verticale ciclico, anche in seguito a trasformazione del precedente rapporto a tempo pieno, a percepire l'indennità di disoccupazione per i periodi durante i quali non prestava attività lavorativa. Ammettendo una simile possibilità, sembra suggerire il ragionamento delle Sezioni unite, si finirebbe con l'avallare una forma di "super tutela" per questa categoria, che non è stata oggetto, né nel lontano passato né in quello recente, di una espressa previsione normativa. I giudici ricordano che spetta al legislatore scegliere «se e in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale», in maniera, però, «da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione». Un pericolo quest'ultimo, puntualizza la Corte, ripetutamente segnalato dalla dottrina. Ed è sempre il legislatore a dover intervenire, modulando trattamenti di disoccupazione variabili, a seconda della gravità della situazione di bisogno propria di chi «fruisca di un'occupazione a tempo ridotto, solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo». A conclusione di un simile ragionamento non poteva mancare un riferimento anche alla normativa attuale e, in particolare, al decreto di riforma del lavoro a tempo parziale. Secondo la Cassazione, infatti, è «indicativo» che il decreto legislativo n. 61/2000 abbia esteso al part time alcuni benefici del contratto a tempo pieno e abbia dettato la disciplina previdenziale, senza però dare una particolare tutela contro la disoccupazione parziale. BEATRICE DALIA

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