Il part-time si rifà il look e si adatta a nuove esigenze
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ItaliaOggi
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Numero 121, pag. 50 del 21/5/2004
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Autore: di Renzo La Costa
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Il part-time si rifà il look e si adatta a nuove esigenze |
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Con la riforma Biagi arriva un nuovo modo di intendere la flessibilità. |
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L'introduzione del rapporto di lavoro part-time operato dalla legge 863/84 ha apportato indubbiamente nel mercato del lavoro quel valore aggiunto, pur allora embrionale, del concetto di flessibilità che numerosi successivi interventi normativi e interpretativi hanno man mano cercato di adeguare alle crescenti necessità delle imprese e al mutare delle condizioni sociali. Tuttavia, la persistente rigidità di tale rapporto ha ricondotto tale tipo di rapporto unicamente al mero carattere di prestazioni lavorative a orario ridotto. Si assisteva a un complesso di disposizioni difensive del lavoro a tempo parziale più che promozionale dello stesso. Era evidentemente individuabile in questo il differenziale concettuale che realizzava in Italia rispetto ad altri stati comunitari il ridotto ricorso a tale istituto contrattuale, pur individuato, già dalla direttiva comunitaria 97/81, quale utile strumento di occupazione necessario di eliminazione degli ostacoli che ne limitassero l'utilizzo. La crescente domanda di flessibilità avvertita dal mondo delle imprese e dal mercato del lavoro viene colta nel recente dlgs 276/03, nella direzione della armonizzazione delle diverse tempistiche aziendali dettate dalle nuove strategie imprenditoriali o nuove ciclicità produttive, alle mutate aspirazioni occupazionali rapportate alla più complessiva organizzazione sociale individuale. Se infatti il rapporto part-time veniva prima inteso solo come occupazione a orario ridotto, in applicazione ora della riforma Biagi e delle facoltà di flessibilità ed elasticità complementari in essa previste, esso può intendersi nella nuova concezione di occupazione a orario minimo prefissato ma ulteriormente determinabile. Si è ora in presenza, in sostanza, di disposizioni normative che, consentendo nel corso di svolgimento del rapporto quella adattabilità data dalla supplementarietà dell'orario di lavoro, dalla sua flessibilità in termini di collocazione temporale della prestazione e dalla elasticità della quantità della prestazione, hanno introdotto una forma di contratto ´aperto' nel quale vi è garanzia e certezza della prestazione minima a tutela delle reciproche esigenze e ampia facoltà di fluttuazione concordata della prestazione stessa. Nel mentre per le ipotesi di flessibilità ed elasticità vengono previste forme di consenso preventivo la cui opportunità è dettata dalle conseguenze sulla sfera privata della diversa organizzazione della prestazione, nel lavoro supplementare, non essendo prevista specifica forma o modalità di consenso, è di fatto consentito al datore di lavoro di esigere con immediatezza la temporanea prestazione ulteriore, confortata consenso manifestatosi per evidenti fatti concludenti. Soffermandosi su tali concetti, si coglie la vera innovazione della nuova disciplina, che trasforma lo speciale rapporto di lavoro a orario ridotto originariamente concepito in un rapporto a tempo variabile o determinabile. Vanno in tal senso quindi concettualmente superati i criteri che attraevano il part-time alla perentoria quantificazione e rigida collocazione temporale dell'orario di lavoro, dettati dalla priorità di garantire l'eventualità di altra e complementare occupazione finalizzata al conseguimento del maggior reddito, per far spazio alla coincidenza di interessi e obiettivi aziendali con gli interessi soggettivi e le personali aspirazioni occupazionali. (riproduzione riservata) |
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