11/3/2004 ore: 9:31

Il ministero salva le vecchie agenzie

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        sezione: NORME E TRIBUTI
        data: 2004-03-09 - pag: 27
        autore: LUIGI CAIAZZA
        LAVORO • Il decreto di raccordo fra le norme precedenti e la legge «Biagi» lascia in vita le imprese già autorizzate
        Il ministero salva le vecchie agenzie
        Ma è prevista l’iscrizione all’Albo nazionale entro termini precisi
        Salve, seppure temporaneamente, le agenzie di fornitura di personale già in possesso delle precedenti autorizzazioni. È uno degli effetti del decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, che detta le disposizioni di raccordo tra il precedente regime delle attività di fornitura di lavoro, già regolamentata dalla legge 196/1997, e l’attuale disciplina della somministrazione, ora regolamentata dal decreto legislativo 276/2003.
        Le disposizioni di raccordo si riferiscono, ovviamente, anche alle imprese utilizzatrici, considerato che il contratto di somministrazione, ai sensi dell’articolo 21 del Dlgs 276, dovrà contenere, tra l’altro, oltre agli estremi della precedente autorizzazione rilasciata all’agenzia, anche quelli relativi alla richiesta per il rilascio della nuova autorizzazione, sia di tipo così detto "generalista" (Sezione I), che di tipo "specialista" (Sezione II).
        Le agenzie già in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato, per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, della legge 196/1997, potranno richiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Dm, a pena di decadenza, alla competente Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione presso il ministero del Lavoro, l’autorizzazione per l’iscrizione alla Sezione I dell’Albo nazionale e potranno continuare a svolgere l’attività di somministrazione a tempo indeterminato, per tutte le ipotesi previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 276/2003.
        Sempre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in esame, il contratto di somministrazione a tempo determinato potrà essere stipulato secondo le ipotesi previste dall’articolo 20, comma 4, a fronte di ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Tuttavia, è possibile continuare a stipulare tali contratti, secondo quanto richiamato dall’articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale, anche per soddisfare le esigenze temporanee per i casi previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della legge 196/1997.
        Quest’ultima norma continuerà a dispiegare, in via transitoria, la propria efficacia fino alla data di scadenza di tali contratti collettivi nazionali, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Si ritiene che anche nei confronti delle agenzie già autorizzate, che chiedano l’iscrizione con il nuovo sistema, debba valere il principio del silenzio-assenso, per cui decorso il termine dei novanta giorni dalla presentazione della domanda, essa, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto
        ministeriale, dovrebbe intendersi accettata. Parimenti, dovrebbe valere la condizione secondo cui le medesime agenzie debbano aver svolto, o abbiano svolto non con carattere saltuario o intermittente, l’attività o le attività per le quali erano autorizzate.
        Nessuna norma transitoria è prevista, invece, per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in possesso dell’autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della legge 196/1997. Per tali imprese l’articolo 11, comma 4 del decreto stabilisce che nei loro confronti il termine di due anni decorre dalla data di rilascio di tale autorizzazione. Il problema si pone per le autorizzazioni ora scadute o che scadano prima dell’entrata in
        vigore del decreto in esame, non essendo possibile ricorrere né alle vecchie né alle nuove procedure per il rinnovo.
        Per i regimi particolari di autorizzazione, una novità tra il decreto legislativo ed il decreto ministeriale riguarda l’attività di intermediazione da parte dei consulenti del lavoro. Questi, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, potranno essere delegati dalla Fondazione, abilitata all’intermediazione, a svolgere tutte le azioni necessarie a esercitare questa attività, nonché tutte le azioni collegabili. L’attività dovrà essere svolta in nome e per conto della Fondazione e lo studio deve essere provvisto di uno spazio da destinare alla nuova attività e tale da garantire la privacy dei contatti tra il consulente e le persone interessate, nonché l’agevole accesso ai disabili.
        Va ricordato che il Dm del 23 dicembre («Gazzetta Ufficiale» n. 52 del 3 marzo) entrerà in vigore solo assieme a un altro provvedimento, ancora in corso di adozione.

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