8/9/2004 ore: 11:45

Il lavoro in appalto si affida ai futuri codici di buone pratiche

Contenuti associati


            mercoledì 8 settembre 2004

            sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 23
            RIFORMA BIAGI • Meno rischi con gli indici presuntivi di interposizione illecita
            Il lavoro in appalto si affida ai futuri codici di buone pratiche
            TEMISTOCLE BUSSINO
            Il decreto legislativo recante le disposizioni modificative e correttive del Dlgs 276/03 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 settembre) si occupa della rivisitazione e dell’ampliamento del quadro sanzionatorio in materia di somministrazione e appalto illecito. Per completare il quadro normativo bisogna adesso attendere il decreto previsto dall’articolo 84 del Dlgs 276 che introdurrà i codici di buone pratiche e gli indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino. Questi codici dovranno tener conto della rigorosa verifica della reale organizzazione di mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore.

            I requisiti dell’appalto lecito di manodopera. L’articolo 29 del Dlgs 276/03 dispone che il contratto di appalto di opere o di servizi si distingue dalla somministrazione di manodopera per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare dal solo esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione del rischio di impresa da parte sempre dell’appaltatore (aspetto, quest’ultimo, che presenta un maggiore difficoltà di accertamento concreto). È necessario, pertanto, la presenza essenziale dell’organizzazione autonoma, la capacità di produrre un risultato produttivo in piena autonomia e con specifiche competenze professionali, l’impiego di risorse umane e/o materiali. Da ricordare, in tal senso, che una buona parte della giurisprudenza ha considerato l’eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà del committente non necessariamente indice di un’attività illecita di manodopera, in quanto il tutto deve essere ricondotto a quella che è la effettiva prestazione.
            È, del resto, ovvio che quando si parla di appalti bisogna fare i conti con la diversa concezione di impresa e di incidenza della sola risorsa umana rispetto al capitale, in quanto l’organizzazione di mezzi necessari può anche essere data dalla sola presenza di specifica professionalità e know how o anche di attività manuali che non richiedono particolari attrezzature (si pensi ai classici esempi del consulente aziendale e dell’addetto alle pulizie). Potremmo trovarci, pertanto, in situazioni tali in cui ci sia una completa assenza dell’elemento materiale. Per tale motivo sarà proprio sugli appalti definiti "leggeri", cioè quelli per i quali non è prevista un’organizzazione più complessa di mezzi materali e immateriali, che potrebbe annidarsi il maggior rischio di intermediazione illecita di manodopera rendendosi necessaria un’attenta valutazione dell’effettiva incidenza del potere direttivo dell’appaltatore.

            Somministrazione fraudolenta. È innegabile, poi, che uno degli aspetti più interessanti delle nuove disposizioni in materia, riguarda il disposto dell’articolo 28 del Dlgs 276/03 relativo alle ipotesi di somministrazione fraudolenta, posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore. Ci troviamo di fronte a casi di non facile previsione. Si amo concordi con chi ipotizza, nella fattispecie, una somministrazione (illecita) a tempo indeterminato diretta a evitare di assolvere l’obbligo di assunzione di disabili, oppure casi in cui vengono utilizzati lavoratori costretti a dimettersi da un’azienda e, successivamente, riutilizzati dalla stessa tramite Agenzia di somministrazione con garanzie economiche e normative meno favorevoli per i lavoratori stessi, se appartenenti a categorie particolari e svantaggiate. O ancora, quando è finalizzata a contenere il limite dimensionale dei dipendenti entro parametri.
            Il pericolo segnalato è che ci si trovi in situazioni che si presentano in apparenza in forma corretta ma che invece hanno l’intendimento di eludere alcuni diritti dei lavoratori. In quest’ambito, riteniamo, si possa ritrovare il trasferimento di ramo d’azienda mediante appalto dei settori oggetto di cessione (si veda l’articolo a fianco). A ogni modo, il Dlgs 276/03 oltre a offrire un quadro sanzionatorio articolato ha introdotto un regime di solidarietà tra azienda fornitrice e utilizzatrice, tale da consentire ai lavoratori una maggiore garanzia in tutti quei casi di intermediazione illecita di manodopera. Garanzie che potranno invogliare anche quelle imprese incerte sull’utilizzo di questi nuovi strumenti, se il decreto sui codici di buone pratiche sarà disegnato in maniera articolata e puntuale.

Close menu