12/5/2003 ore: 12:21

Il «job on call» risponde a tre chiamate

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                Lunedí 12 Maggio 2003
                NORME E TRIBUTI
                Il «job on call» risponde a tre chiamate

                Legge Biagi - Tante sono le tipologie contenute negli articoli del Ddl dedicati al lavoro intermittente: subordinata, autonoma, part-time
                a cura di

                FRANCO TOFFOLETTO
                MATHIEU HALSEMA

                Una delle fattispecie più innovative della legge delega sul mercato del lavoro (n. 30 del 14 febbraio 2003) è il «contratto intermittente» - a chiamata o job on call - descritto sommariamente all'articolo 4 (si veda la scheda a fianco). Il Libro Bianco fa esplicito richiamo all'esperienza olandese - esaminata in dettaglio negli altri articoli in pagina -, tanto che anche nella legge delega si possono ricostruire le tre fattispecie di lavoro a chiamata previste nel sistema olandese. Un rapporto subordinato. Due fattispecie sono contenute nell'articolo 4. Una prima forma, che sembra dar luogo a un'ipotesi di lavoro subordinato, si caratterizza per l'esistenza dell'obbligo per il prestatore di lavoro di rispondere alla chiamata del datore di lavoro e, corrispettivamente, dell'obbligo del datore di lavoro di riconoscergli un'indennità definita «di disponibilità»; l'individuazione delle prestazioni per lo svolgimento delle quali il lavoratore si mette a disposizione, e che per espressa volontà del legislatore devono avere carattere «discontinuo o intermittente», non è rimessa interamente alla volontà delle parti, ma è lasciata alla contrattazione collettiva oppure, sulla base del modello di relazioni industriali descritto dallo stesso Libro Bianco, al ministro del Welfare, qualora i contraenti collettivi non provvedano entro un certo tempo. Un rapporto autonomo. L'altra forma di lavoro a chiamata, anch'essa prevista nell'articolo 4 della legge delega, è assimilabile, a differenza della precedente, a una forma di lavoro autonomo, e si caratterizza per il fatto che non dà luogo ad alcuna obbligazione a carico delle parti e quindi il lavoratore non ha alcun diritto all'indennità di disponibilità, ma a percepire una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto. Infatti, al carattere facoltativo dell'obbligazione del prestatore, si aggiunge l'esplicito, ma parziale, richiamo all'articolo 36 della Costituzione, ovvero il riferimento a un parametro retributivo che deve essere «proporzionale al lavoro effettivamente svolto». Richiamo, questo, non necessario ove si trattasse di una forma di lavoro subordinato. Una forma di part time. Una terza ipotesi di lavoro a chiamata, assimilabile all'ipotesi di «contratto minimo-massimo» previsto in Olanda sembra potersi rintracciare nell'articolo 3 della legge delega, ove si disciplina la riforma del lavoro part time. L'articolo invita il legislatore delegato a prevedere modifiche che rendano più flessibile il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part time orizzontale (lettera a). Nel Dlgs 61/2000, che disciplina attualmente il lavoro a tempo parziale, il lavoro supplementare viene definito come «quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti … ed entro i limiti del tempo pieno» (articolo 1, lettera e). A differenza dell'attuale disciplina che subordina il ricorso al lavoro supplementare o ad altre forme flessibili della prestazione al consenso del lavoratore, la legge delega prevede che, in presenza di cause tipiche identificate dalla contrattazione collettiva, questo consenso non sia più necessario. In altri termini, in caso di ricorso al lavoro supplementare, e cioè nei casi previsti dai contratti collettivi o dai contraenti individuali, il part timer dà la sua disponibilità seppure, appunto, nell'ambito di uno spazio minimo e massimo predeterminato. Al fine di rafforzare la flessibilità del part time, la legge delega valorizza, altresì, l'autonomia individuale nel fare ricorso alla stipulazione di clausole flessibili ed elastiche, in particolare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale e misto (articolo 3, lettera b). In base all'attuale disciplina (articolo 3 del Dlgs 61/2000), invece, il ricorso a forme flessibili di lavoro part time è possibile, ma solo entro limiti molto vincolanti: i contratti collettivi hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche (rectius flessibili) ma solo in ordine alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. La legge delega prevede, invece, l'abolizione dei limiti, in particolare ampliando l'autonomia delle parti circa la stipulazione non soltanto di clausole "flessibili" in ordine alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma anche di clausole "elastiche" in ordine alla determinazione dell'estensione temporale delle prestazioni a orario ridotto, senza vincoli di preavviso e senza il vincolo dell'istituto della denuncia (del patto in cui viene convenuto per iscritto il ricorso a clausole flessibili).

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