15/7/2005 ore: 10:50

Il contratto guida l'apprendista

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    venerdì 15 luglio 2005

    NORME E TRIBUTI - pagina 24
      LAVORO • Il ministro Maroni ha firmato le nuove indicazioni per la formazione professionale dei giovani
        Il contratto guida l'apprendista

        Adeguamento alle modifiche del Dl competitività L'istituto è ammesso fino al trentesimo compleanno
          MAURIZIO DEL CONTE

          Nuovo intervento interpretativo del ministro del Welfare in materia di apprendistato: ieri sera, infatti, il ministro Roberto Maroni ha firmato una seconda circolare interpretativa sull'argomento (che segue la n. 40 del 2004).

          Dalla «Biagi» alla Consulta. Dopo il venir meno del contratto di formazione e lavoro, l'apprendistato è oggi uno degli strumenti contrattuali su cui le imprese puntano maggiormente per cogliere le nuove opportunità che offre il mercato del lavoro, riformato dalla legge Biagi, nel reperimento e nella formazione delle giovani leve di lavoratori. L'apprendistato professionalizzante — previsto per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per far loro conseguire una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base — è stato oggetto di modifiche a opera della legge 80/ 05 (il Dl «competitività») e in relazione a esso la Corte costituzionale, con la sentenza 50/ 05, ha formulato alcune precisazioni di metodo.

          Il rinvio ai Ccnl. Il Dl competitività ha aggiunto un nuovo comma (il 5 bis) all'articolo 49 del decreto legislativo 276/ 03, stabilendo che la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottare d'intesa con le parti sociali, all'autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
            Questo rinvio alla contrattazione nazionale dovrà in ogni caso applicarsi rispettando le previsioni contenute nel decreto legislativo 276/ 03, che affida la disciplina dell'istituto in via prioritaria alle regolamentazioni regionali, da adottarsi d'intesa con le parti sociali. Pertanto, nei casi in cui vi siano sperimentazioni regionali già in atto, sarà decisiva la circostanza che esse adottino il meccanismo di concertazione e intesa tra Regione e parti sociali. In caso contrario, le norme regionali finirebbero inevitabilmente per risultare illegittime.

            Quanto al contenuto della regolamentazione di fonte collettiva, i Ccnl dovranno determinare — direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'Isfol — gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione, in considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo per l'istituto dell'apprendistato.

            Il rinvio effettuato dal decreto competitività ai contratti collettivi ha valore sostanziale. Ciò significa che la disciplina dell'istituto è rimessa a intese o accordi collettivi sino a quanto la legislazione regionale non sarà concretamente operativa. Per esempio, là dove, pur in presenza di un atto formale, la piena e immediata operatività dell'istituto è paralizzata dalla mancanza del regolamento di attuazione.

            Il ruolo degli enti bilaterali. In mancanza di regolamentazione regionale, gli enti bilaterali possono determinare le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna o interna alle singole aziende. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi dell'istituto, il parere di conformità da parte dell'ente bilaterale. Ma si tratta di una facoltà e non di una condizione di legittimità dell'apprendistato.
              Infatti— osserva la circolare — un obbligo di fonte collettiva che imponga di sottoporre i contratti di apprendistato al parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i profili formativi, è ipotizzabile solo là dove l'obbligo sia previsto da una legge regionale e non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.

              La formazione formale. Per l'apprendistato professionalizzante è previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali.
                Richiamando la circolare 40 del 2004, il Welfare precisa che per formazione formale si intende quella effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa, secondo percorsi strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite la formazione a distanza e
                el-earning.
                  Il limite di età. Di significativo rilievo pratico è infine la precisazione contenuta nella circolare in merito al limite massimo di età per la stipula dei contratti apprendistato, che la legge fissa nei 29 anni. Riprendendo il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (nonché quanto già indicato dallo stesso ministero in materia di contratti di formazione e lavoro a seguito dei limiti posti dalla Ue), la circolare precisa che l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età, rimanendo quindi trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di anno successive al compimento del ventinovesimo anno di età.

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