Il Consiglio di Stato «liberalizza» lo scambio di farmacie
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Martedì 28 Novembre 2000 libere professioni Il Consiglio di Stato «liberalizza» lo scambio di farmacie ROMA I farmacisti possono scambiarsi le farmacie. Lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato (decisione 6077/2000), che ha sovvertito l’orientamento del Tar e ha così ritenuto legittima una delibera della Regione Marche del 20 aprile ’95, con la quale era stato ammesso lo scambio consensuale delle farmacie.
Il provvedimento regionale era stato impugnato da un altro farmacista e dall’Ordine di categoria. Due i rilievi sollevati dagli appellanti: in primo luogo, la delibera non si poteva definire di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Fermo, dato che si era proceduto solo a uno scambio di sedi tra due professionisti; in secondo luogo, l’operazione è vietata dalla legge.
Il Tar ha accolto entrambi i rilievi e ha avuto modo di osservare che «nel quadro del vigente ordinamento non è possibile disporre liberamente delle farmacie» e, pertanto, è «da ritenere precluso procedere a scambi consensuali di sedi farmaceutiche tra i diversi titolari».
Il Consiglio di Stato ha ammesso che nel caso in questione non si possa parlare di revisione della pianta organica delle farmacie, ma ha ribaltato le altre conclusioni del Tar. Per l’ordinamento giuridico generale e per quello sanitario in particolare, ha osservato la quarta sezione, è indifferente «se un singolo farmacista eserciti in una zona o in un’altra del territorio regionale, una volta che sia stato verificato il possesso, in tutti i farmacisti titolari, dei requisiti prescritti dalla legge per la gestione di una farmacia».
Se si accerta, ha affermato il Consiglio di Stato, che l’interesse pubblico «alla corretta erogazione del servizio farmaceutico» non viene compromesso dallo scambio, quest’ultimo non presenta problemi e anzi si inserisce nella libertà di iniziativa economica. L’interesse pubblico è, infatti, «l’unico al quale possono essere sacrificate — hanno spiegato i giudici — porzioni dell’autonomia negoziale dei farmacisti e della loro libertà di iniziativa economica privata; mentre deve essere radicalmente escluso che l’esegesi del sistema debba fornire tutela, sebbene indiretta, a interessi diversi (quali il mantenimento di una determinata rendita di posizione da parte dei farmacisti viciniori).
A.Che.
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