I “voucher” (buoni lavoro) per l’attività occasionale e accessoria
Contenuti associati
L’Inps, a seguito delle recenti novità legislative, ha fornito importanti chiarimenti sul “ lavoro occasionale di tipo accessorio” al fine di dare piena operatività al sistema dei “buoni lavoro”. Si tratta di una puntualizzazione necessaria poiché è stata allargata l’area delle attività di questo tipo e anche la fattispecie dei committenti: la prima con la legge 112 del 2008 e la seconda con la legge 33 del 9 aprile 2009.
Si ricorda che i “buoni” o “voucher”sono i compensi dati a chi svolge un’attività lavorativa “occasionale” e “accessoria”, attività che non è mai configurabile né come lavoro autonomo, né come lavoro subordinato. Si tratta, infatti, di una prestazione di lavoro che ha la sola finalità di assicurare alle persone che la svolgono le tutele minime previdenziali e assicurative e di contrastare il lavoro nero e irregolare. Tra i vari chiarimenti e precisazioni, la circolare dell’Inps 88 del 9 luglio 2009 ribadisce che queste attività escludono qualsiasi intermediario.
Devono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore dell’attività medesima: per il lavoro occasionale non è consentito nessun appalto da parte dell’impresa o in somministrazione. Ma a chi è stata estesa la possibilità di accedere a questa forma di lavoro?
Le leggi che sono intervenute hanno allargato i possibili fruitori agli studenti, alle casalinghe, ai pensionati, ai percettori di prestazioni integrative del salario e a sostegno del reddito.
L’entità del compenso resta fissata nel limite massimo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, al netto dei contributi previdenziali e assicurativi. Per i percettori di prestazioni integrative del salario il limite massimo dei vouchers è di 3.000 euro ed è cumulabile entro questo tetto. L’altra novità legislativa è rappresentata dall’allargamento dell’area dei committenti e dei prestatori d’opera al pubblico impiego. Potranno essere committenti di lavoro accessorio tutte le amministrazioni pubbliche e dello Stato, a livello centrale e locale.
Potranno avvalersi del voucher ad esempio “i nonni vigili” e coloro che svolgono attività di carattere solidale e sociale. I dipendenti pubblici per svolgere un lavoro accessorio
devono chiedere l’autorizzazione. La legge prevede che siano esclusi da questo vincolo una serie di categorie come i lavoratori a parttime, i professori universitari e altri ancora.
Il punto più delicato di questa forma di lavoro è rappresentato dalla mancata correlazione del valore del singolo voucher (10 euro lordi) con una qualunque durata della prestazione resa dal lavoratore. Di qui i problemi di destrutturazione possibile dei contratti collettivi nazionali lavoro