I contratti guidano l'orario

Mercoledí 30 Aprile 2003
NORME E TRIBUTI LAVORO
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I contratti guidano l'orario
 Lavoro - Con l'entrata in vigore del decreto 66/03 più spazio agli accordi collettivi
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Con le nuove disposizioni sul lavoro straordinario i contratti collettivi possono consentire, in alternativa o in aggiunta, alla maggiorazione retributiva la possibilità di fruire di riposi compensativi. La durata massima settimanale della prestazione lavorativa passa da 52 a 48 ore fatta salva la possibilità per i contratti collettivi di prevedere un diverso orario. Queste sono due delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/03 i cui effetti decorrono dal 29 aprile 2003 (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). La durata massima dell'orario di lavoro. Uno degli aspetti innovativi del decreto legislativo 66/03 è l'indicazione di una durata media dell'orario di lavoro. In base all'articolo 4 del decreto, infatti, per ogni periodo di sette giorni il datore di lavoro può richiedere, in media, 48 ore di lavoro compreso lo straordinario. Sul punto, il legislatore ha precisato che la media in questione va calcolata con riferimento a un periodo massimo di quattro mesi. Quest'ultimo limite, peraltro, potrà essere elevato dai contratti collettivi fino a sei mesi ovvero, fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro espressamente individuate. Questo meccanismo di calcolo comporta, quindi, che nel singolo periodo di sette giorni è ben possibile superare la soglia delle 48 ore, ma l'eccedenza dovrà essere recuperata nei periodi successivi. Al riguardo, sembrerebbe che la verifica circa il rispetto della media da parte del datore di lavoro debba essere effettuata soltanto prendendo a riferimento il numero di ore di lavoro effettuate nei quattro mesi precedenti al momento della verifica. Ai fini del calcolo della media, inoltre, si deve tenere presente che in base all'articolo 6, i periodi di ferie annue e di assenza per malattia «non sono presi in considerazione» per il calcolo dell'orario medio. Ne deriva che sia il periodo di sette giorni sia quello dei quattro mesi sono periodi "effettivi", cioè composti soltanto dai giorni utili ai fini del calcolo della media (e quindi non necessariamente coincidenti con le settimane e i mesi solari). Resta da chiarire cosa accade nei casi di assenza del lavoratore per motivi diversi dalle ferie o dalla malattia. Questo è il caso, per esempio, dell'assenza per infortunio o per maternità. In base al testo della legge sembrerebbe che tali assenze debbano essere considerate nel calcolare la media, con il conseguente abbattimento del numero di ore di lavoro effettuate nel periodo di riferimento. Lo straordinario e i riposi compensativi. Con le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 66/03 il legittimo ricorso al lavoro straordinario passa attraverso l'osservanza di nuovi limiti rispetto alla precedente disciplina. In primo luogo il datore di lavoro potrà ricorrere alla prestazione straordinaria nei limiti di otto ore settimanali anche calcolate in media. Questa norma sostituisce la precedente contenuta nel Rdl 692/23 che prevedeva il ricorso allo straordinario contenuto nelle 12 ore settimanali. Un secondo limite, che si applica a tutti i settori economici, prevede che «in difetto di disciplina collettiva» il lavoro straordinario è ammesso, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo non superiore a 250 annuali. Questa disposizione sostituisce, invece, quella contenuta nell'articolo 5-bis del Rdl 692/23 secondo cui, solo nel settore industriale, e in assenza di una specifica previsione dei contratti collettivi nazionali, la prestazione straordinaria non poteva eccedere le 80 ore trimestrali e le 250 ore annuali. In base alle nuove disposizioni, inoltre, le sole modalità di esecuzione della prestazione straordinaria sono demandate ai «contratti collettivi». Sul punto, vale la pena sottolineare che la nuova previsione contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 66/03 elimina, rispetto al passato, ogni riferimento ai contratti collettivi nazionali con la possibile conseguenza, dunque, che anche i contratti collettivi di livello inferiore potranno regolamentare autonomamente in materia. Di rilievo è la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5: viene precisato che i contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 6, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media della durata massima della prestazione lavorativa.
ENZO DE FUSCO PAOLO PIZZUTI
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Le novità Alcune delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 66/03
L’orario normale. È stabilito in 40 ore settimanali ma i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale su un periodo medio non superiore all’anno
La durata massima della prestazione. In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore su un periodo di sette giorni. La media va calcolata su un periodo non superiore a quattro mesi ovvero fino a sei o dodici mesi se previsto dai contratti collettivi. Nella media non si computano le assenze per ferie e malattie. Si computano, invece, le altre assenze
Lo straordinario. Il lavoro straordinario non può eccedere le otto ore settimanali. È ammesso il rispetto delle otto ore anche se calcolate in media su un periodo non superiore a quattro mesi
I riposi compensativi. In alternativa o in aggiunta alla maggiorazione contributiva i contratti collettivi potranno prevedere per i lavoratori dei riposi compensativi
Le comunicazioni. Il datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a dieci, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, deve informare il servizio ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro. Nessun obbligo per le aziende fino a dieci dipendenti. Soppressa ogni altra comunicazione prevista dalla precedente disciplina
Le ferie. Il lavoratore ha diritto ha un periodo di ferie annue non inferiore a quattro settimane fatte salve condizioni di miglior favore dei contratti collettivi. Il periodo di ferie non può essere indennizzato salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro
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