Hotel, vincolato chi prenota
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ItaliaOggi (Turismo) Numero 024, pag. 15 del 29/1/2003 Antonio Ciccia
Il cliente tramite telefono conclude un contratto La telefonata all'albergo impegna il cliente. Il contratto d'albergo si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione da parte dell'interessato. La comunicazione telefonica di prenotazione della camera può essere considerata accettazione. Peraltro, quando si prenota, l'albergatore deve comportarsi secondo buona fede e confermare, prima possibile, la disponibilità della camera. La disdetta della camera da parte del cliente costituisce, tecnicamente, un recesso da un contratto già concluso. Di conseguenza, il cliente deve indennizzare l'albergatore della perdita subita, nel caso in cui la camera sia rimasta nella disponibilità del cliente che non si è presentato. Così ha stabilito la Corte di cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n. 17.150 del 3/12/02 che ha riconosciuto l'obbligo per il cliente di restituire quanto versato all'albergatore da un'agenzia di viaggi, incaricata di effettuare la prenotazione. L'indennizzo non copre però il prezzo dei servizi accessori non goduti, come il servizio ristorante. Ma vediamo la pronuncia nel dettaglio. La Cassazione sostiene che il contratto d'albergo, concluso direttamente con l'albergatore o tramite agenzia di viaggi, si conclude, a norma dell'articolo 1326 codice civile, in riferimento al successivo articolo 1336 dello stesso codice, nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione (espressa o tacita) del cliente. L'accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite telefono, come per ogni contratto a forma libera, se questa forma di accettazione non è esclusa dall'offerta. Costituisce accettazione dell'offerta di prestazione alberghiera anche la cosiddetta prenotazione effettuata per un periodo futuro. In questo caso, peraltro, si conclude un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza, e l'albergatore ha l'obbligo, a norma dell'articolo 1358 dello stesso codice civile, di comportarsi secondo buona fede, provvedendo, ove abbia margini di tempo sufficienti, a confermare la prenotazione o a comunicare l'indisponibilità della camera. Secondo la Cassazione, l'albergatore fa un'offerta al pubblico della sua prestazione nelle forme d'uso, quali l'esposizione di insegne o l'indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell'offerta. L'offerta al pubblico, unita all'accettazione, integra la conclusione del contratto. La situazione non cambia se la prenotazione è effettuata da un'adv perché l'intermediario opera come mandatario dell'albergatore. Ma se il contratto d'albergo è già concluso al momento dell'accettazione da parte del cliente, continua la sentenza, ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale. E i contratti non possono essere sciolti, di regola, per recesso unilaterale. Anzi, la regola è quella contraria del ´mutuo dissenso'. Un recesso unilaterale non consentito determina l'obbligazione del cliente di tenere indenne della perdita subita l'albergatore, alla condizione che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato. Se la prenotazione è stata effettuata tramite un mandatario (come un'agenzia), il cliente rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite. Anche qui, con dei limiti: l'indennizzo deve essere mantenuto nel limite in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè ´previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo'. In ogni caso, conclude la pronuncia, resta escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali, per esempio, la somministrazione di pasti), ´le perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi'. Il costo della camera va indennizzato, ma non quello del ristorante. |