10/1/2003 ore: 11:40
Governo in campo sugli orari
Contenuti associati
10 gennaio 2003
1-Governo in campo sugli orari
2-Le tappe del negoziato
3-Il riposo domenicale in Europa
Oggi al Consiglio dei ministri le linee-guida per recepire
la direttiva europea ed evitare le sanzioni
Governo in campo sugli orari
L’intervento dopo il fallimento del confronto tra le parti
sociali - Tra le priorità le regole sugli straordinari
MILANO. Il ministro Roberto Maroni
l’aveva annunciata poco prima della
pausa natalizia come una delle priorità
del Governo per il nuovo anno. E
così la normativa sull’orario di lavoro
compare all’ordine del giorno del
Consiglio dei ministri di oggi, dopo
che al termine di quasi quattro mesi
di trattativa sindacati e associazioni
datoriali non sono riusciti a trovare
un’intesa sul recepimento della direttiva
europea che disciplina la materia
e che risale al 1993. L’Esecutivo prova
in questo modo a mettere la parola
fine a una vicenda che si trascina da
dieci anni e ad allontanare il pericolo
di una multa da parte della Ue
(238.950 euro al giorno).
Quello di oggi è solo il primo atto
formale al quale seguirà un procedimento
piuttosto lungo. Il ministro,
infatti, aprirà con un’informativa al
Consiglio dei ministri un iter che
porterà, in prima battuta, alla stesura
di un testo da parte del Welfare.
Testo che dovrà avere anche il parere
di altri ministeri come quello per
le Politiche comunitarie e l’Economia.
Successivamente il provvedimento
sarà portato al prossimo Consiglio
dei ministri per l’approvazione
preliminare. E se questa prima fase
dovrebbe esaurirsi nell’arco di una
settimana, si prevedono invece tempi
lunghi per i successivi passaggi. Il
decreto del Governo dovrà essere approvato
dalla Conferenza Stato Regioni,
poi andare all’esame delle
commissioni di Camera e Senato e
quindi tornare in Consiglio dei ministri
per il varo definitivo. Su queste
tappe ancora nessuna data, dal momento
che i tempi dipenderanno da
quando Conferenza e commissioni
sceglieranno di mettere il provvedimento
all’ordine del giorno.
Tra i punti più controversi che
l’Esecutivo si troverà ad affrontare la
questione del riposo settimanale. La
direttiva non indica espressamente
che il giorno di riposo settimanale
deve coincidere con la domenica, o
meglio l’articolo 5 stabilisce che vi
sia un periodo minimo di riposo ininterrotto
di 24 ore ogni sette giorni. In
base a questo principio in molti, nelle
scorse settimane, aveva paventato il
rischio che con il recepimento del
testo comunitario il riposo domenica-
le potesse essere abolito anche in Italia.
Su questo punto, però, sono arrivate
le rassicurazioni di Maroni che
ha sottolineato l’intenzione di non
intervenire «sull’esenzione dal lavoro
domenicale», dato che è la stessa
Ue a lasciare piena discrezionalità ai
legislatori nazionali.
Più complessa sarà invece la gestione
di un secondo punto: il tetto
massimo dell’orario settimanale e il
lavoro straordinario. L’avviso comune
del ’97, a cui il Governo dovrà
fare riferimento in base alla legge
Comunitaria del 2001, e la direttiva
seguono infatti due impostazioni diverse.
La direttiva non distingue tra
orario settimanale e straordinario ma
indica solo che la durata settimanale
non può superare le 48 ore compreso
il lavoro straordinario. L’avviso comune,
invece, distingue l’orario di
lavoro straordinario dal normale orario
di lavoro, fissando quest’ultimo
in 40 ore settimanali e non specificando
invece l’ammontare del lavoro
straordinario. Si è così sviluppata una
lunga serie di interventi normativi
che hanno rinviato la materia alla
contrattazione collettiva o all’accordo
tra imprese e lavoratori. L’avviso
comune ha poi introdotto l’obbligo di
comunicare ai sindacati e agli organi
ispettivi il ricorso al lavoro straordina-
rio quando viene superata la soglia
della quarantottesima ora di lavoro,
ribadendo così se pur implicitamente
la distanza con il provvedimento Ue.
Altro punto su cui i due testi hanno
seguito un diverso orientamento è
la definizione stessa della «nozione
di orario di lavoro», perché l’intervento
italiano rifacendosi a un decreto
regio che risale al 1923 parla di «lavoro
effettivo» ovvero «lavoro continuativo».
Mentre l’articolo 2 della direttiva
spiega che per orario di lavoro si
intende «qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro a disposizione
del datore di lavoro».
SERENA UCCELLO
Le tappe del negoziato
1993
*La Commissione europea emana una
direttiva, la 104, con la quale interviene nella
disciplina sugli orari di lavoro, in particolare
prende in esame la durata del lavoro
notturno, i periodi di riposo e i turni di lavoro.
1997
* In Italia i sindacati e la Confindustria
siglano un avviso comune per il
recepimento della direttiva comunitaria. Il
testo però non viene trasformato in
disegno di legge dal Governo di allora.
1998
*Il Parlamento italiano approva una legge (la
409) sulla limitazione del lavoro
straordinario, seguita un anno dopo da
un’altra legge (la 532) che riguarda il lavoro
notturno. Ma della direttiva europea 104
non si parla più.
1999
*La Ue aggiorna la direttiva del ’93
emanandone altre due, la 63 e la 95, che
disciplinano l’orario di lavoro per alcune
categorie specifiche di lavoratori, come la
«gente di mare» e la «gente di mare a
bordo di navi presso i porti della
Comunità».
settembre 2002
*Per l’Italia si delinea il pericolo di sanzioni
da parte dell’Unione europea a causa del
ritardo nel recepimento della direttiva 104.
I sindacati e le associazioni dei datori di
lavoro riprendono le trattative per la firma
di un nuovo avviso comune, partendo dal
testo del 1997.
dicembre 2002
*Dopo quasi quattro mesi di incontri le parti
sociali non riescono a trovare un accordo.
Alla vigilia di Natale la parola passa così al
Governo.
Il riposo domenicale in Europa
Le regole negli altri Paesi dell’Unione
Austria. Il riposo settimanale deve essere di
36 ore. La domenica è di norma il giorno di
riposo settimanale ma sono previste delle
deroghe in alcuni casi.
Belgio. La domenica è il giorno di riposo ma ci
sono delle deroghe. Chi lavora la domenica ha
diritto a un giorno libero di recupero. Il riposo
deve durare 35 ore consecutive: alle 24 ore della
domenica o del giorno libero si aggiungono 11 ore.
Le regole sul riposo domenicale non si applicano
ad alcune categorie, come i rappresentanti di
commercio e i medici.
Finlandia. Il periodo di riposo è di 35 ore
ininterrotte da effettuare una volta la settimana.
Ove possibile, nel periodo di riposo deve essere
compresa la domenica. Il periodo può essere calcolato
nell’arco di due settimane: l’importante è che sia di
almeno 24 ore in una settimana.
Francia. Il riposo, di norma, è quello domenicale,
ma ci sono molte eccezioni. Le deroghe possono
essere individuali o collettive. Anche in questo caso,
il riposo giornaliero di 11 ore deve sommarsi a quello
settimanale di 24, per un totale di 35 ore consecutive.
Germania. Il riposo settimanale deve durare 35
ore consecutive e di regola i dipendenti non
lavorano di domenica. Per il pubblico impiego
non c’è una disposizione esplicita in tal senso ma
nell’amministrazione federale e dei Länder al riposo
domenicale quasi sempre si aggiunge quello del sabato.
Grecia. Ogni settimana il riposo deve durare 36 ore
consecutive, frutto delle 24 ore minime e delle 12 ore di
riposo giornaliero. La norma introdotta nel ’99 prevede
delle deroghe dovute all’organizzazione del lavoro che
limitano il riposo a 24 ore.
Irlanda. La regola ricalca l’articolo 5 della direttiva
comunitaria 93/104 con 35 ore ininterrotte di riposo ogni
sette giorni: 24 ore di riposo minimo più 11 di riposo
giornaliero. In casi specifici si può ricorrere a una deroga.
Inoltre, è prevista la possibilità di considerare un periodo
di riferimento di 14 giorni.
Paesi Bassi. La disciplina sugli orari è piuttosto
articolata. Il riposo settimanale «ininterrotto»
deve durare almeno 36 ore. Si può derogare a
questo limite se il riposo dura almeno 60 ore nell’arco di
nove giorni: in questo caso, il periodo di riposo può essere
ridotto fino a 32 ore una volta ogni cinque settimane.
Il sistema consente deroghe per qualsiasi categoria.
Portogallo. L’orario di lavoro è regolato da un
decreto legge del ’71, integrato cinque anni fa
da una legge. È prevista una giornata di riposo
settimanale, solitamente in coincidenza della domenica,
alla quale si aggiungono altre 11 ore.
Regno Unito. A Londra è stato adottato un
sistema che riprende integralmente l’articolo 5
della direttiva comunitaria. Il lavoratore deve
riposare almeno 24 ore ogni settimana, anche se l’orario
può essere considerato su un arco di due settimane.
Il riposo giornaliero si somma a quello settimanale.
Spagna. Il riposo settimanale deve durare
almeno un giorno e mezzo, ma questo periodo
può essere il risultato di una media nell’arco di
due settimane. Di solito il riposo coincide con la
domenica. Sono previste eccezioni per alcuni settori.
Svezia. Ogni sette giorni i lavoratori devono
riposare per almeno 36 ore consecutive. La
legge prevede che il periodo coincida, se
possibile, con il fine settimana.