8/6/2004 ore: 12:39
Formazione: Il «progetto» che dà il via al lavoro
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sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-06-07 - pag: 23 autore: pagina a cura di TEMISTOCLE BUSSINO |
Formazione • Le caratteristiche del contratto di inserimento che ha sostituito sia la vecchia formula sia l’apprendistato Il «progetto» che dà il via al lavoro |
Prime indicazioni operative dall’accordo interconfederale di febbraio - Agevolazioni contributive diverse per settore e area |
Mercato del lavoro alla scoperta della nuova formazione. I rapporti a contenuto formativo sono stati ampiamente revisionati dal decreto legislativo 276/2003: i contratti di formazione sono stati sostituiti dal contratto di inserimento e dal nuovo apprendistato. In particolare, il contratto di inserimento (articoli 54-59) è finalizzato a inserire o reinserire soggetti nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali a un determinato contesto lavorativo. L’11 febbraio 2004 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per disciplinarne in via transitoria l’applicazione. L’accordo, efficace sino a quando non sarà sostituito dall’apposita disciplina definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli, consentirà ai datori di lavoro una fase di prima applicazione. Vediamo, in questa pagina, le novità legislative e previdenziali con maggiori ricadute per imprese e lavoratori. L’accordo interconfederale. L’intesa del febbraio 2004 disciplina una serie di passaggi importanti. In primo luogo che in sede di contrattazione collettiva debba essere affrontata l’attribuzione del livello di inquadramento in relazione alle peculiarità settoriali e a specifiche condizioni professionali del lavoratore. Inoltre, si puntualizza nell’accordo, attenzione deve essere data alla ricerca di soluzioni finalizzate a garantire il mantenimento in servizio dei lavoratori che hanno stipulato un contratto di inserimento anche attraverso i provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia. Su quest’ultimo aspetto, in attesa di eventuali novità e ulteriori chiarimenti da parte del ministero del Welfare, l’Inps ha emanato un’apposita circolare. Campo di applicazione. I soggetti elencati all’articolo 54 del Dlgs 276/2003 sono: i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e per i quali, in ogni caso, non è previsto alcun beneficio contributivo; i disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni e cioè coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (Dlgs 297/2002); i lavoratori con più di cinquant’anni di età privi di un posto di lavoro; i lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; le donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto ministeriale, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Un’alternativa, questa, al collocamento obbligatorio per disabili. Ammissibilità. I datori di lavoro, per assumere con i contratti di inserimento, devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, i lavoratori licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova e quelli non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quattro occasioni. Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro si sia trasformato, nel corso del suo svolgimento, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A ogni modo, queste limitazioni non trovano applicazione nel caso in cui, nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. |
Le novità |
Quattro capitoli-chiave del contratto d’inserimento |
IL PROGETTO FORMATIVO - I datori di lavoro (enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti di ricerca, pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria) devono, con il consenso del lavoratore, individuare il progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento saranno determinate in via definitiva dalla contrattazione collettiva. L’accordo prevede che il progetto debba prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. IL CONTRATTO - Nel contratto, stipulato in forma scritta, deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. In esso vanno indicati, tra l’altro, la durata e le modalità di formazione, l’eventuale periodo di prova così come previsto dal contratto collettivo, l’orario di lavoro, la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto, il trattamento di malattia e di infortunio maturato nel periodo di non lavoro. Il contratto può essere stipulato sia a tempo pieno sia a tempo parziale. I TEMPI - Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove e non superiore a diciotto mesi, elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti e le eventuali proroghe sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo di durata. Nel caso di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potranno essere previste durate inferiori. Le norme, inoltre, chiariscono che nel computo del limite massimo di durata non deve tenersi conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. L’INQUADRAMENTO -La categoria di inquadramento, nell’ambito degli incentivi normativi, non può essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria e alle mansioni corrispondenti e previste dai contratti collettivi. L’accordo interconfederale ha stabilito che l’applicazione di questo specifico trattamento economico e normativo non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali — quali mensa e trasporti — ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale dipendente, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, eccetera). |