26/10/2004 ore: 11:56

Fondi pensione, portabilità a 3 anni

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            Numero 256, pag. 36
            del 26/10/2004
             
            Fondi pensione, portabilità a 3 anni
             
            Le ipotesi allo studio della cabina di regia incaricata dell'attuazione della legge delega n. 243/04.
            Permanenza minima unica a prescindere dalla forma prescelta
            di Daniele Cirioli
             
            Le imprese pagheranno le polizze vita dei propri dipendenti. Il lavoratore che abbia titolo a contributi del proprio datore di lavoro da destinare alla previdenza integrativa, infatti, avrà il diritto di decidere a quale fondo pensione o polizza previdenziale tale contributo debba affluire, anche unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto.

            Vincolo temporale unico di tre anni, inoltre, per il trasferimento delle posizioni individuali da una forma pensionistica a un'altra. Queste alcune delle ipotesi, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, sulle novità di modifica della disciplina della previdenza integrativa attualmente allo studio della cabina di regia incaricata di dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 243 del 2004 di riforma del sistema previdenziale.

            Non solo pensioni pubbliche

            La legge delega di riforma delle pensioni, la n. 243/04 in vigore dal 6 ottobre 2004, si interessa pure delle pensioni integrative, settore per il quale detta i principi per un'operazione di restyling mirante a sostenere e favorirne lo sviluppo (si veda ItaliaOggi del 16 ottobre 2004).

            Diritto alla personalizzazione del contributo

            Tra le novità della riforma, i principi delega prevedono l'introduzione (articolo 1, comma 2, lettera e, punto 3) della possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto a un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore o alla quale egli intenda trasferirsi.

            Inoltre (articolo 1, comma 2, lettera e, punto 4) prevedono il riconoscimento, al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica a un'altra, del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto lavoro.

            L'ipotesi allo studio per l'attuazione di tali principi consiste nell'introduzione di una sorte di diritto alla gestione del contributo aziendale e del trattamento di fine rapporto.

            Se dovesse passare tale ipotesi, nel futuro, i lavoratori che aderiscono a fondi pensioni (aperti o chiusi) o che stipulano contratti di assicurazione sulla vita a finalità previdenziale (fip, pip ecc.), potranno liberamente disporre di destinare alla forma pensionistica prescelta, non importa la tipologia (se fondo pensione o polizza privata), le contribuzioni a carico del datore di lavoro e alle quali abbiano diritto in virtù di disposizioni contrattuali.

            Unitamente alle contribuzioni, inoltre, i lavoratori potranno far confluire le quote maturande del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr).

            Diritto alla portabilità delle posizioni individuali

            Altra novità di riforma riguarda il diritto alla portabilità delle posizioni individuali, volta a garantire ai lavoratori la libera circolazione all'interno del sistema di previdenza complementare. In merito, i principi delega prevedono (articolo 1, comma 2, lettera e, punto 4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono a tale libera circolazione, attraverso la definizione di regole comuni in ordine alla comparabilità dei costi e alla trasparenza, al fine di tutelare l'adesione consapevole da parte dei lavoratori, nonché la rimozione dei vincoli previsti dalla normativa (prevalenza dei fondi chiusi su quelli aperti) al fine dell'equiparazione tra le varie forme pensionistiche.

            In base all'attuale disciplina sulla previdenza complementare (dlgs n. 124/93), dal fondo pensione prescelto si può uscire, dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare. È possibile, inoltre, riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dell'attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro). L'ipotesi allo studio per l'attuazione dei principi di riforma prevede, prima di tutto, l'eliminazione della norma del comma 2 dell'articolo 9 che, attualmente, consente la facoltà di adesione a fondi pensione aperti su base contrattuale collettiva solo nel caso in cui non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione a carattere negoziale. In secondo luogo, per dar vita al principio della libera circolazione ossia per fondare il diritto della portabilità delle posizioni individuali, stabilisce che il lavoratore possa liberamente trasferirsi da una forma pensionistica a un'altra dopo un periodo di permanenza minima di tre anni, vincolo temporale unificato per tutte le forme pensionistiche. Infine, per quanto riguarda la trasparenza sulla comparabilità dei costi, stabilisce che gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione e dei contratti di previdenza privati, nonché i documenti preordinati alla raccolta delle adesioni o alla stipula di polizze previdenziali devono contenere indicazioni chiare e trasparenti in ordine alle condizioni che regolano il rapporto previdenziale con particolare riguardo, tra l'altro, all'ammontare dei costi e al diritto di trasferimento. (riproduzione riservata)

             
             

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