21/1/2001 ore: 16:07

Fondi pensione: nelle buste paga tassazione senza bussola

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Domenica 21 Gennaio 2001
norme e tributi
Previdenza
-Mancano all’appello le istruzioni per l’attuazione del Dlgs 47/2000.
Fondi pensione, nelle buste paga la tassazione parte senza bussola

Si sta approssimando la fine di gennaio e le amministrazioni del personale devono applicare le regole introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sulla rilevanza dei contributi ai fondi pensione e sulla tassazione del Tfr. Il decreto legislativo sta per essere integrato da un provvedimento correttivo, che però — nel testo sin qui noto — non si occupa degli argomenti su cui intendiamo soffermarci e sui quali non risultano emanate, finora, istruzioni ministeriali che possano chiarire i dubbi con cui si confrontano gli operatori.

Il decreto del febbraio scorso è però un provvedimento di notevole rigore metodologico, che si inquadra come fase terminale del lungo processo di armonizzazione dei redditi finanziari e del capital-gain, considerando che gli strumenti previsti da questo decreto (fondi pensione, trattamento di fine rapporto e polizze di assicurazione) contengono una componente di rilevante natura finanziaria, che non può certo ricevere un trattamento fiscale differente, solo perché cambia il nome del fatto economico.

La contribuzione al fondo pensione nella busta paga. L’articolo 48, comma 2, lettera h) del Tuir dispone che non concorrono al reddito di lavoro dipendente gli oneri trattenuti al dipendente. Nel testo previgente, sia la contribuzione del dipendente, sia quella del datore non concorrevano alla base imponibile della busta paga, per il disposto della lettera a) di tale norma, da cui il Dlgs 47 ha giustamente eliminato ogni richiamo, per la doverosa sistematizzazione delle contribuzioni ai fondi pensione — o forme previdenziali equivalenti — tra dipendenti e non.

Stando al combinato disposto delle disposizioni in vigore dall’inizio di quest’anno, sembrerebbe però che la quota della contribuzione al fondo pensione a carico del datore di lavoro, non essendo "trattenuta" dovrebbe concorrere al reddito di periodo, con la conseguente ritenuta Irpef. In considerazione dell’apertura operata dalla circolare 326/E del 1997 sullo scomputo degli oneri non trattenuti, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate acconsentisse all’esclusione dalla base imponibile della busta paga non solo della quota trattenuta al dipendente, ma anche di quella pagata dal datore di lavoro.

I calcoli nel trattamento di fine rapporto. Particolarmente complessi risultano ora i calcoli per la tassazione del trattamento di fine rapporto (si veda il servizio a parte), data la necessità di tenere in evidenza l’importo maturato alla fine del 2000, che ai fini fiscali rimane cristallizzato in tale cifra e che continua a essere tassato con i criteri previgenti, cioè con la tassazione a titolo definitivo utilizzando un’aliquota "interna" al Tfr, corrispondente al reddito medio annuo che risulta dalla divisione del Tfr per gli anni di computo dello stesso e moltiplicando per dodici.

La domanda più ricorrente è quella che riguarda il calcolo dell’aliquota media "interna", rilevante sia per il fondo al 31 dicembre 2000, sia per le successive maturazioni di quote retributive. Si calcolano però due aliquote, una per ciascuna frazione di fondo, o è sufficiente calcolare un’unica aliquota media, sommando la durata di computo delle due quote? Il risultato non è lo stesso in quanto sulla vecchia quota incide la componente di rivalutazione, e sulla nuova quella di aggiornamento della retribuzione.

---firma---Raffaele Rizzardi

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