Fondi: l’incentivo è subordinato al «Tfr»
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Mercoledì 10 Gennaio 2001 testata_norme Per i dipendenti l’incentivo è subordinato al «Tfr» Maggiori vantaggi fiscali per i fondi complementari ed equiparazione con la previdenza individuale. Queste le novità più rilevanti contenute nel Dlgs 47/2000, che ha rivisto la disciplina fiscale dei fondi pensione ed è entrato in vigore il 1° gennaio. Il provvedimento ha sostanzialmente equiparato le regole dei fondi chiusi ai fondi aperti ad adesione individuale, nel senso che ha previsto regole comuni non solo per quanto riguarda il regime fiscale ma anche relativamente alle tipologie di prestazioni da erogare e ai requisiti di accesso alle prestazioni stesse. In questa situazione, un’impresa di assicurazione, nello stipulare polizze ai fini della creazione di una pensione individuale, è obbligata a seguire le disposizioni previste per i fondi chiusi dal Dlgs 124/93 e successive modifiche e integrazioni.
Con l’emanazione del Dlgs 47/2000 si è cercato di dare una spinta per il decollo dei fondi attraverso la previsione di nuovi incentivi fiscali e la creazione del "terzo pilastro" costituito da forme pensionistiche individuali. In pratica, a partire dal 1° gennaio scorso, rispetto alla vecchia normativa, le novità più rilevanti (per il dettaglio si veda la scheda qui a fianco) sono:
nuova e maggiore deduzione fiscale dal reddito complessivo, per i lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti, dei contributi versati ai fondi che sale dai 2,5 milioni ai 10 milioni (nel limite però del 12% del reddito complessivo). Si evidenzia, così, che la riforma fiscale prevede come base di deduzione dei contributi non più il reddito di lavoro, bensì il reddito complessivo dell’iscritto al fondo.
Per i lavoratori dipendenti corre l’obbligo di destinare al fondo una quota di Tfr, perché il Dlgs 47/2000 dispone che, se alla formazione del reddito complessivo dell’aderente concorrono anche redditi di lavoro dipendente, per questi redditi la deduzione spetta per un importo non superiore al doppio della quota di Tfr versata al fondo pensione; da ciò deriva che, se il lavoratore decidesse di non utilizzare il Tfr nel finanziamento del fondo, egli rimarrebbe totalmente escluso dalla deducibilità fiscale dei contributi;
tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11% sui redditi dei fondi invece che l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento. I rendimenti finanziari tassati dall’imposta dell’11% che concorreranno a formare la prestazione pensionistica non saranno più tassati al momento dell’erogazione della prestazione.
---firma---Paola De Blasio
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