Farmacie, delega per il riordino
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mercoledì 12 dicembre 2007
Pagina 35 - Giustizia e Società
Farmacie, delega per il riordino
Emendamento del relatore al Bersani
di Fabrizio Pagni
Una delega al governo per il riordino del settore delle farmacie. È l'obiettivo che l'emendamento sostitutivo degli art. 2 e 7 del ddl Bersani-ter, presentato ieri dal relatore Egidio Banti (Pd) in X commissione del senato e atteso al voto dopo il 18 dicembre, mira a raggiungere. L'emendamento recepisce le proposte elaborate dal tavolo tecnico presso il ministero della salute, a cui hanno partecipato la Federazione dell'ordine dei farmacisti (Fofi), la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l'Associazione delle farmacie comunali (Assofarm). Gli articoli 2 e 7 del ddl Bersani-ter, che l'emendamento intende modificare, riguardano la vendita di medicinali con ricetta medica anche in supermercati o parafarmacie e l'abolizione dell'idoneità per l'acquisto di una farmacia oltre alla possibilità di avere fino a quattro farmacie per il titolare.
Il documento consta di cinque commi, il primo dei quali delega il governo ad adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più dlgs per il riordino del settore. L'azione è vincolata al rispetto di principi e criteri, tra cui, il limite di 70 anni d'età per i titolari, la revisione del numero di farmacie per abitanti, l'obbligo di decentramento e nuove modalità di assegnazione delle stesse, oltre a un concorso per i soli titoli.
I dlgs, secondo il comma 2, saranno emanati su proposta del ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di specifica competenza, il ministero dello sviluppo economico. Previsto ma non vincolante, il parere delle commissioni parlamentari competenti e della conferenza Stato-Regioni.
Vendita in supermercati e parafarmacie solo per i medicinali senza ricetta medica, secondo il comma 5. All'Agenzia del farmaco è attribuito il compito di declassificare i medicinali dall'elenco di quelli con obbligo di ricetta. Il comma 3 dell'emendamento abolisce alcuni commi dell'art. 12 della legge 475/1968: in particolare vieta l'acquisto della farmacia senza il superamento del concorso, facoltà consentita entro due anni dal trasferimento, e un'unica volta nella vita. Confermato invece il limite di due anni entro cui gli eredi non possono cedere la farmacia. Il rinnovo della convenzione farmaceutica nazionale è attribuito alla Struttura interregionale sanitari convenzionati (Sisca) nel comma 4.
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